La Cassazione con sentenza nr. 6631 dello scorso 1 aprile, ha dichiarato la legittimità dell’astensione dal lavoro dei dipendenti se, il luogo di lavoro è troppo freddo.
Il caso è giunto in Cassazione a seguito del ricorso presentato dall’azienda datrice di lavoro avverso la sentenza d’appello, con la quale, si condannava il datore di lavoro al pagamento in favore di alcuni dipendente, di un’ora e mezza di retribuzione, illegittimamente trattenuta a seguito dell’astensione dei lavoratori a causa del freddo nel luogo di lavoro, dovuto alla rottura della caldaia.
Secondo la Corte d’appello infatti, l’astensione dal lavoro era riconducibile alla impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa dovuta alla temperatura troppo bassa nell’ambiente di lavoro a causa della rottura della caldaia e, all’apertura di un varco (rimasto aperto per alcune ore) per consentire la realizzazione di una uscita di sicurezza che, anche in considerazione della eccezionale basse temperature esterna, aggravava la situazione.
La Cassazione dunque conferma l’orientamento dei giudici di primo e secondo grado poichè è chiaramente emerso che “la temperatura era significativamente bassa in considerazione della stagione e della eccezionalità della temperatura del giorno”.
Gli Ermellini fanno riferimento all’obbligo del datore di lavoro, imposto dall’art 2087 c.c., di tutelare la salute e l’integrità fisica e morale del lavoratore adottando nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie.
La violazione di tale obbligo, si legge nella sentenza “legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, eccependo l’inadempimento altrui”. Inoltre, conclude la Suprema Corte, “i lavoratori mantengono il diritto alla retribuzione, in quanto al lavoratore non possono derivare conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore”.
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