Litigare con il capo non porta automaticamente al licenziamento, lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1315 del 2017, con la quale ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore per il rifiuto di svolgere l’attività ordinata dal Capoturno e per aver usato un tono minaccioso nei confronti del Responsabile dello stabilimento in seguito ad una lite insorta tra gli stessi.
Per giustificare il licenziamento del dipendente la reazione dello stesso ad un rimprovero del superiore deve avere i requisiti di gravità tale da ledere il rapporto fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro. Nel caso di specie, già la Corte d’appello, non aveva ravvisato nel comportamento del lavoratore, un atteggiamento tale da giustificare la sanzione espulsiva “in quanto non si è realizzato né un inadempimento di tale gravità da minare la fiducia del datore di lavoro nei successivi adempimenti né una grave insubordinazione”.
Litigare con il capo non equivale automaticamente a insubordinazione
Secondo la Cassazione non si può parlare di insubordinazione perchè, come dimostrato in giudizio attraverso l’esame dei testimoni, successivamente al diverbio, il lavoratore aveva comunque adempiuto alle direttive imposte dal capoturno.
Il licenziamento non risulta giustificato neanche perchè, seppur il lavoratore aveva finito per litigare con il capo e nell’animata discussione aveva usato “toni inurbani”, verosimilmente, tale reazione “è conseguita ad un rimprovero ritenuto eccessivo”.
Prima di procedere al licenziamento, seppur il lavoratore ha usato modi e termini bruschi o “inurbani”, bisogna dunque analizzare le circostanze che a ciò hanno portato. Come dire, ad ogni azione corrisponde una reazione uguale o contraria; per cui se il rimprovero è esagerato è giustificata anche una reazione, seppur eccessiva.
La Corte ha, infine, ricercato nel contratto collettivo applicato in azienda un avallo confermativo alle valutazioni effettuate ed ha rilevato che le fattispecie elencate quali ipotesi di licenziamento disciplinare si presentavano assai più complesse e gravi rispetto a quella ricostruita.