Non opera il termine di decadenza stragiudiziale di 60 giorni, qualora il lavoratore invochi la prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’impresa cessionaria, per effetto di un intervenuta trasferimento d’azienda. Quindi, il termine di decadenza previsto per l’impugnativa del trasferimento d’azienda da parte del lavoratore che a ciò si opponga, non si applica all’ipotesi inversa in cui il dipendente intenda far accertare giudizialmente la cessione del proprio contratto di lavoro, al fine di contenere entro tempi ragionevoli lo stato di incertezza scaturente dal trasferimento.
Pertanto, solo il lavoratore che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. deve far valere tale impugnazione nel termine di 60 giorni. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9750 dell’8 aprile 2019
Decadenza impugnazione trasferimento d’azienda: la vicenda
Il caso affrontato dalla Suprema Corte riguarda il termine di decadenza stragiudiziale di 60 giorni (art. 32, della L. n. 183/2010) per l’impugnazione del licenziamento in caso di trasferimento di azienda. Nel caso di specie, il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di veder accertato il proprio diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con il soggetto cessionario del ramo di azienda in cui aveva prestato servizio.
La Corte d’Appello di Palermo, però, respingeva la domanda proposta dal dipendente. Lo stesso, infatti, non aveva promosso l’impugnazione scritta nei 60 giorni dal disposto trasferimento di ramo d’azienda.
Sul punto, i giudici di merito hanno specificato che anche laddove il lavoratore intendesse far valere nei confronti della cessionaria la cessione di contratto di lavoro, il termine di decadenza ivi previsto fosse da ritenere applicabile e che l’effetto preclusivo si fosse determinato.
Avverso tale pronuncia ricorreva il lavoratore per Cassazione.
Impugnazione cessione ramo d’azienda: la sentenza
La Suprema Corte accoglie la domanda del lavoratore. I giudici di legittimità non condividono la tesi fornita dalla Corte d’Appello, secondo la quale il termine di decadenza – per l’ipotesi in cui il lavoratore contesti la genuinità di un trasferimento d’azienda e richieda, quindi, la ricostituzione del rapporto di lavoro presso l’impresa cedente – sarebbe applicabile anche in presenza dell’ipotesi inversa del prestatore che, a fronte di un legittimo trasferimento d’azienda, rivendichi il diritto a proseguire il rapporto con il soggetto cessionario.
Infatti, secondo gli ermellini, in caso di presenza di un trasferimento d’azienda, la cessione dei rapporti di lavoro interviene in via automatica ai sensi di quanto previsto dall’art. 2112 c.c. Ne consegue che non vi è alcun onere in capo al lavoratore di svolgere una forma di impugnazione rispetto ad un atto che costituisce, invece, il presupposto stesso del diritto alla prosecuzione del rapporto con l’impresa cessionaria.
Per concludere, il termine di decadenza stragiudiziale di 60 giorni non si applica al lavoratore che invochi la prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’impresa cessionaria, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., per effetto di un intervenuto trasferimento d’azienda.