Statuto dei Lavoratori, si è ristretta ancora di più l’applicazione della tutela reale. In altri termini, mentre in precedenza quando un dipendente veniva licenziato ingiustamente, il datore era costretto a restituirgli il posto, ora non è più così. La reintegra, infatti, spetta solo in casi particolari che si limita alla fattispecie dell’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore.
Ed è proprio su tale aspetto che sono intervenuti i giudici della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12174 dell’8 maggio 2019. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che anche qualora il fatto contestato al lavoratore risulti irrilevante sul piano disciplinare, scatta la reintegra.
Licenziamento per insussistenza del fatto materiale, il caso
Il caso affrontato dalla Suprema Corte riguarda una dipendente che si era allontanata dal posto di lavoro, motivo per cui la società aveva adottato l’extrema ratio della giusta causa. Il provvedimento espulsivo era stato dichiarato illegittimo, sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello di Genova. Tuttavia, la società era stata condannata a corrispondere esclusivamente un’indennità economica corrispondente a 4 mensilità oltre al rimborso delle spese di giustizia.
La lavoratrice, però, intendeva ottenere la tutela reintegratoria ex art. 3, co. 2, del D.Lgs. n. 23/2015, poiché si concretizzava il caso di insussistenza del fatto materiale contestato. I giudici di merito, contrariamente, ha ritenuto di dover respingere la pretesa della lavoratrice in quanto la condotta addebitata non era stata negata nella sua realtà storica.
La Corte d’Appello, quindi, ha ritenuto nei fatti il provvedimenti espulsivo sproporzionato alla condotta della lavoratrice, ma non tale da disporre la reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro.
La dipendente impugnava la sentenza e ricorreva in Cassazione.
Licenziamento ingiustificato dopo il Jobs Act
I giudici di legittimità, in via preliminare, riepilogano le norme susseguitesi in materia di licenziamenti. Ultimo intervento legislativo è il D.Lgs. n. 23/2015, adottato ai sensi del decreto delega del Jobs Act (L. n. 183/204). Il decreto legislativo ha previsto, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 7 marzo 2014, l’applicazione del cd. contratto a tutele crescenti. La norma, in particolare, limita fortemente l’obbligo di reintegra sul posto di lavoro, prevedendo tale diritto esclusivamente per licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato.
Più nel dettaglio, la disciplina del “licenziamento per giustificato motivo e giusta causa” è contenuta nell’art. 3 del decreto legislativo menzionato, il quale afferma due principi fondamentali:
- qualora non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria;
- nel caso i cui invece è dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione
C’è la reintegra per insussistenza del fatto contestato, la sentenza
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della lavoratrice. Sul punto, gli ermellini dichiarano che la tutela reintegratoria si applica, non soltanto nei casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche in tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare.
La pronuncia dei giudici cassazionisti deriva da un’attenta lettura dell’art. 18, co. 4, della L. n. 300/1970 (cd. Statuto dei Lavoratori), che, nell’attribuire la tutela reintegratoria attenuata al dipendente, richiama anche l’”insussistenza del fatto contestato”.
Più volte in giurisprudenza è sorta la problematica circa la definizione di “fatto contestato”, che risulta di assoluto rilievo circa il regime di tutela applicabile. La soluzione è giunta dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10019/2019, individuando nell’ambito della nozione di “insussistenza del fatto contestato”, tutte quelle ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare.
In definitiva, deve ritenersi che sussiste il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro qualora il fatto contestato, seppur materialmente esistente, sia giuridicamente infondato e, come tale, non sia suscettibile di alcuna sanzione.