Con la sentenza n. 24803 del 5 dicembre 2016 la Corte di Cassazione ha ribadito la legittimità del controllo da parte del giudice in ordine all’effettiva sussistenza delle ragioni addotte dal datore di lavoro per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Per la Cassazione il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve fondarsi su ragioni effettive, serie e coerenti con il provvedimento preso. Queste devono quindi essere comprovate o comprovabili e spetta al giudice il controllo su di esse.
Nel caso specifico a seguito dell’impugnazione del licenziamento, il Giudice di primo grado dava ragione ad un lavoratore e la Corte d’appello confermava la sentenza, evidenziando il fatto che le testimonianze e le altre prove utilizzate dal datore di lavoro a sostegno del licenziamento per giustificato motivo oggettivo fossero in realtà insufficienti in quanto il reparto chiuso era stato in realtà solo sospeso temporaneamente. Inoltre, il datore di lavoro non aveva fornito adeguata prova delle lamentate difficoltà economiche, non essendo emerso che il budget dell’anno in corso fosse inferiore a quello degli anni precedenti.
Pertanto i giudici non si sono limitati a verificare la correttezza formale del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma sono entrati nel merito del provvedimento espulsivo, andando a controllare le ragioni su cui si fondava. La Cassazione ha quindi ribadito che questo controllo da parte del giudice è del tutto legittimo.
Il dipartimento scientifico della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha rilasciato una nota giurisprudenziale analizzando la motivazione annessa alla sentenza della Cassazione.
LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
LEGITTIMO IL CONTROLLO GIUDIZIALE SULL’EFFETTIVITÀ DEL MOTIVO
Cass. n. 24803 del 5 dicembre 2016I Giudici di legittimità con la recente sentenza n. 24803 del 5 dicembre 2016 sono tornati a pronunciarsi sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed, in particolare, sul controllo del giudice in ordine all’effettiva sussistenza delle ragioni addotte dal datore di lavoro.
I fatti riguardavano un dipendente licenziato in considerazione sia della sfavorevole situazione del servizio sanitario che aveva portato alla chiusura del reparto di fisiokinesiterapia; sia per la notevole riduzione dei ricavi aziendali e per la conseguente necessità di espletare un nuovo assetto organizzativo per una più economica gestione dell’impresa.
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Fonte: Consulenti del Lavoro