La Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore per motivi disciplinari il quale si era volontariamente assentato dalla propria postazione ed era stato sorpreso da una cliente a fare sesso in altro locale della stessa azienda.
Con la Sentenza n. 23378 del 3 novembre 2014 la Suprema Corte ha precisato che il provvedimento disciplinare adottato dal datore deve essere valutato alla luce della causale dell’abbandono del servizio e rispetto alla natura dei compiti di vigilanza, controllo e sicurezza affidati al lavoratore e non in base al codice etico, al quale si era appellato il lavoratore.
Ovvero il licenziamento è legittimo in quanto è avvenuto perchè il lavoratore ha trascurato il suo lavoro ed è venuto meno ai suoi doveri di vigilanza, controllo e sicurezza, in quanto unico sorvegliante della stazione ha messo quindi in pericolo i clienti e l’azienda stessa. Il datore di lavoro non lo ha quindi licenziamento per motivi etici.
Il licenziamento è pertanto giudicato proporzionale alla mancanza del lavoratore, visto che la sua condotta è evidentemente potenzialmente lesiva della sicurezza degli utenti della stazione di servizio.
Il lavoratore era dipendente di una società di metropolitana con qualifica di operaio e con le mansioni di operatore presso una stazione metropolitana. Veniva licenziato con lettera per giusta causa, individuata nel comportamento descritto nella lettera di contestazione disciplinare.
Lo stesso impugnava il licenziamento ma sia il Tribunale che la Corte d’Appello respingevano prima l’impugnazione del licenziamento e poi il ricorso in Corte d’Appello avverso alla sentenza di primo grado.
Infine la Cassazione, alla quale ha fatto ricorso il lavoratore con 12 motivazioni differenti, e controricorso l’azienda, ha ritenuta valide le motivazioni della sentenza della Corte territoriale rigettando il ricorso e confermando la legittimità del licenziamento.
Fonte: Altalex- Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 03.11.2014 n° 23378