La Cassazione ha di recente affermato che in taluni casi anche il furto di modesto valore, persino di pochi spiccioli, può costare il posto al lavoratore che lo commette.
Con la Sentenza 24014 del 12 ottobre 2017 scorso, la Cassazione ha dichiarato la legittimità del licenziamento di un lavoratore per un furto di modesto valore. Lo stesso era stato colto in fragranza mentre sottraeva dagli scaffali di un supermercato, di cui era addetto al rifornimento, alcuni pacchetti di gomme e caramelle.
Licenziamento del lavoratore per un furto di modesto valore
Fatto e diritto
Il caso, come detto, ha riguardato un lavoratore, sorpreso a rubare alcuni prodotti da un supermercato, del valore di soli 9 euro e 80 centesimi.
Al passaggio nelle barriere antitaccheggio addosso al lavoratore venivano trovate alcune confezioni di gomme e caramelle per un valore di poco meno di 10 euro. Ad aggravare la situazione:
- la merce era stata rinvenuta sia nel giacchetto (lasciato incustodito a detta del lavoratore) sia nelle tasche dei pantaloni (quindi solo a lui accessibili);
- anche la merce esposta era dotata di dispositivi antitaccheggio, all’insaputa degli stessi lavoratori;
- il lavoratore fino all’anno prima del licenziamento era addetto alla sicurezza, al momento del licenziamento invece era addetto al rifornimento degli scaffali;
Infine per la Corte d’Appello, che aveva confermato la sentenza del giudice di primo grado, respingendo anche in secondo grado il ricorso del lavoratore contro il licenziamento, aveva aggiunto che in questo caso nulla valeva che non vi erano precedenti disciplinari contro il lavoratore.
L’inesistenza di precedenti disciplinari non costituiva elemento sufficiente per escludere la lesione del vincolo fiduciario in ragione della oggettiva gravità del comportamento e dell’elemento soggettivo, compendiatosi nella negazione dei doveri fondamentali che incombono sul lavoratore e su qualsiasi cittadino.
L’azienda ha ritenuto di licenziare il lavoratore in quanto l’azione del lavoratore aveva compromesso irrimediabilmente il rapporto fiduciario fra la stessa e il lavoratore.
Conclusioni
Per la Cassazione la tenuità del fatto commesso può comunque compromettere il rapporto fiduciario, perchè sintomatico dei prossimi comportamenti del lavoratore.
[…] la modesta entità del fatto può essere ritenuta non tanto con riferimento alla tenuità del danno patrimoniale, quanto in relazione all’eventuale tenuità del fatto oggettivo, sotto il profilo del valore sintomatico che lo stesso può assumere rispetto ai futuri comportamenti del lavoratore e, quindi, alla fiducia che nello stesso può nutrire l’azienda, essendo necessario al riguardo che i fatti addebitati rivestano il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro e, specialmente, dell’elemento essenziale della fiducia, cosicché la condotta del dipendente sia idonea a porre in dubbio la futura correttezza del suo adempimento.
Per la Cassazione è quindi legittimo il licenziamento tenuto conto della peculiarità:
- della organizzazione aziendale, esposizione della merce in vendita;
- del fatto che le mansioni affidate al lavoratore comportavano diretto contatto con la merce;
- del carattere fraudolento della condotta, il lavoratore pensava di non in quanto non conosceva gli adesivi antitaccheggio, aggiunti solo di recente.
Vista l’azione palesemente dolosa e premeditata, la condotta del lavoratore è da ritenere sintomatica della sua, anche prospettica, inaffidabilità. Pertanto lo stesso incide in maniera grave ed irreversibile sull’elemento fiduciario, nonostante la modesta entità del danno patrimoniale e la mancanza di precedenti disciplinari.
Sentenza della Cassazione Numero 24014-2017
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