Con la sentenza numero 21062 dell’11 settembre 2017, la Cassazione sez. Civile, ha confermato un’importante principio relativamente al licenziamento disciplinare.
Per la Corte di Cassazione, ai fini della valutazione della gravità della condotta contestata, occorre tenere conto della previsione del CCNL.
Il lavoratore non può essere licenziato per giusta causa, ovvero per condotta lesiva del rapporto fiduciario, se il suo comportamento è previsto CCNL e punito con altri tipi di sanzione.
Licenziamento disciplinare e CCNL, fatto e diritto
Nel caso specifico un lavoratore era stato licenziato da un’azienda del settore metalmeccanico, per aver motivato un’assenza con un certificato medico per la cura della figlia malata, ma nella realtà si era assentato per una riunione sindacale presso altra sede.
Il lavoratore aveva provato la sua assenza con regolare certificato medico solo il giorno dopo la sua assenza, inoltre il datore di lavoro era venuto a conoscenza, tramite organi di stampa, che il lavoratore era invece presente presso un altra sede della stessa azienda intento a partecipare ad uno sciopero sindacale.
L’azienda procedeva quindi al licenziamento per giusta causa, in quanto riteneva che fosse venuto meno il vincolo fiduciario, in quanto lo stesso aveva addotto false motivazioni per la sua assenza ed anche nei giorni successivi l’accaduto aveva mantenuto questa sua falsa linea di difesa della contestazione.
La Corte di Cassazione, riformando la decisione della Corte di Appello, che aveva stabilito l’adeguatezza del licenziamento, ha cassato la sentenza di secondo grado stabilendo che in questo caso quello che conta è la previsione del CCNL.
In caso di assenza ingiustificata il CCNL di riferimento, prevedeva agli articoli 9 e 10 un giorno di sospensione.
Conclusioni
Pertanto per la Cassazione il licenziamento è illegittimo in quanto:
qualora un determinato comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia contemplato dal contratto collettivo come integrante una specifica infrazione disciplinare cui corrisponda una sanzione conservativa, non può formare oggetto di una autonoma e più grave valutazione da parte del giudice, salvo che non si accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva.
Sentenza Cassazione 21062-2017 (635,1 KiB, 996 hits)