La Corte di Cassazione con sentenza n. 475/2017, ha ribadito che è nullo il licenziamento della lavoratrice madre, arrivato durante il primo anno di vita del figlio. La lavoratrice era stata licenziata quando era ancora in regime di puerperio, poichè la figlia, nata il 22/6/2005, alla data del licenziamento avvenuto il 14/1/2006, non aveva ancora compiuto un anno di età.
La Corte d’ appello di Napoli, accogliendo l’appello proposto dalla lavoratrice contro la sentenza di primo grado, dichiarava sì l’illegittimità del licenziamento della lavoratrice madre ma, non prendeva in considerazione la circostanza che la lavoratrice, al momento del licenziamento, si trovasse nel periodo di puerperio, nonostante ciò fosse stato ampiamente documentato durante il giudizio.
Nullo il licenziamento della lavoratrice madre
Gli Ermellini ribadiscono la costante giurisprudenza sul tema secondo la quale, “il licenziamento intimato alla lavoratrice dall’inizio del periodo di gestazione sino al compimento di un anno di età del bambino è nullo ed improduttivo di effetti ai sensi dell’art. 2 della legge 1204/71”. Seguendo questo principio giuridico, il rapporto di lavoro, nonostante il licenziamento, deve ritenersi giuridicamente pendente e, “il datore di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle tutti i danni derivanti dall’inadempimento in ragione del mancato guadagno”.
Questo significa che il licenziamento della lavoratrice madre, in violazione del T.U. sulla maternità, è totalmente improduttivo di effetti comportando la nullità del licenziamento comminato alla donna durante la gestazione o il puerperio.
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In conclusione in caso di licenziamento della lavoratrice madre, se questo non sorretto da una grave colpa, il rapporto di lavoro è come se non si fosse mai interrotto e la lavoratrice ha diritto a ricevere le retribuzioni arretrate dal giorno del licenziamento sino alla effettiva riammissione in servizio più i danni subiti per il mancato guadagno.