Nell’ambito di un licenziamento collettivo, ai sensi della Legge n. 223/1991, il datore di lavoro deve prestare l massima attenzione nei criteri di individuazione dei lavoratori da licenziare. Infatti, non è possibile collocare in mobilità taluni lavoratori senza tener conto del concetto di professionalità equivalente. In altre parole, on può essere ritenuta legittima la scelta di licenziare dei lavoratori solo perché impiegati in un reparto soppresso o ridotto.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23347/2018, chiarendo che l’onere di dimostrare la “non equivalenza” professionale è posto in capo al datore di lavoro.
Licenziamento collettivo impugnazione: la vicenda
Nel caso di specie, la vicenda riguarda una società che aveva effettuato un licenziamento collettivo, ai sensi della Legge n. 223/1991, a seguito della soppressione di un reparto. Uno dei lavoratori licenziati ha impugnato la decisione della società ricorrendo per via legali, ottenendo ragione sia in primo che secondo grado di giudizio. Il licenziamento collettivo, difatti, è stato ritenuto del tutto illegittimo per violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5 della predetta legge, obbligando l’azienda alla tutela reintegratoria di cui all’art. 18, co. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970).
Sul punto, la Corte Territoriale ha evidenziato come la società non aveva proceduto ad un raffronto coerente delle posizioni riconducibili al profilo o categoria professionale dei dipendenti da licenziare. In particolare, il lavoratore in questione è stato escluso a priori nella scelta dei dipendenti da salvaguardare: lo stesso, infatti, non era stato inserito in alcuna graduatoria né posto in comparazione con altri dipendenti, in quanto inserita in un reparto soppresso. Tra l’altro, esistevano in società altri dipendenti che avevano lo stesso profilo professionale del lavoratore licenziato.
La società impugna la decisione della Corte d’Appello di Milano e ricorre per Cassazione.
Licenziamento collettivo e reintegra: i motivi
La sentenza è stata impugnata dalla società con due motivi:
- innanzitutto è stata denuncia la falsa applicazione dell’art. 5 della L. n. 223/1991. In pratica, la società lamentava che la Corte Territoriale non abbia considerato che in caso di chiusura di uno specifico settore aziendale la platea dei lavoratori da licenziare può coincidere con i lavoratori addetti al settore chiuso, laddove non vi siano all’esterno lavoratori fungibili;
- con il secondo motivo, invece, la ricorrente denuncia la nullità del procedimento conseguente all’immotivato diniego di svolgere istruttoria.
Licenziamento collettivo e criteri di scelta: la sentenza
I giudici della Corte Suprema hanno confermato l’orientamento delle precedenti pronunce, rigettando il ricorso della società. Prima di tutto, la Corte territoriale ha ritenuto paragonabile il profilo professionale del lavoratore licenziato con altri presenti in azienda. Pertanto, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisce in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale.
Tuttavia il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto o settore se essi siano idonei ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti. Di conseguenza, non può essere ritenuta legittima la scelta di taluni lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative.
In definitiva, non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto lavorativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative.
Occorre, dunque, che tali professionalità non siano equivalenti a quelle di addetti in altri reparti, prestando particolare attenzione ai criteri di scelta nei licenziamenti collettivi e tenendo conto, peraltro, che l’onere di dimostrare la “non equivalenza” professionale è posto in capo al datore di lavoro.
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