Per la Corta di Cassaziuone è legittimo il licenziamento del lavoratore che durante il periodo di malattia svolge altri lavori se questi sono pregiudizievoli del recupero psico-fisico. La Cassazione quindi con la recente sentenza n 13955 del 7 luglio 2015 ha ribadito un orientamento già fissato con precedenti sentenze in materia.
La Corte ha respinto il ricorso di un lavoratore sorpreso, durante la sua assenza dal lavoro per malattia, ad eseguire lavori di tinteggiatura su una casa. Per i giudici di merito quindi il lavoratore aveva violato doveri contrattuali di correttezza e buona fede essendosi dedicato ad attività che avrebbero potuto pregiudicare una rapida guarigione.
Il lavoratore aveva però sostenuto che non vi fosse alcun contrasto tra l’attività svolta durante l’assenza per malattia e le limitazioni che avrebbe comportato quella infermità.
La Cassazione ha confermato la decisione del giudice di merito, rilevando come fosse stata correttamente valutata la possibilità che il lavoro svolto durante la malattia potesse compromettere la sua idoneità lavorativa dato che il lavoro su impalcature esterne a un edificio avrebbe comportato un impegno su un’articolazione già interessata dall’infortunio sul lavoro.
Va addebitato al lavoratore “la mancata osservanza dei doveri di cura e di non ritardata guarigione gravanti sulla parte contraente tenuta ad eseguire nel migliore dei modi la prestazione lavorativa per la quale era remunerato dalla parte datoriale“.
La Cassazione conferma quindi l’orientamento, secondo cui:
in caso di mancata prestazione lavorativa a causa di malattia del dipendente il comportamento di quest’ultimo va valutato in rapporto ai principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 Cc che debbono presiedere all’esecuzione del contratto e che, nel rapporto di lavoro, fondano l’obbligo in capo al lavoratore subordinato di tenere, in ogni caso, una condotta che non si riveli lesiva dell’interesse del datore di lavoro all’effettiva esecuzione della prestazione lavorativa
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