Lavoratori no vax, sì alla sospensione senza paga: in queste ultime settimane, il dibattito su una possibile obbligatorietà del vaccino anti coronavirus è diventato molto intenso. Da una parte i favorevoli all’obbligo; mentre dall’altra coloro che affermano che quella di vaccinarsi deve essere una scelta libera e del tutto personale (tra cui il fronte dei lavoratori no vax). Come ben noto, il fronte dei contrari all’obbligo del vaccino e del certificato vaccinale per accedere ad alcuni eventi ed attività, è tutt’altro che di ridotte dimensioni.
E ricordiamo che, in virtù dell’ultimo decreto Covid, entro pochi giorni – ossia dal 6 agosto – ad es. per mangiare al ristorante al chiuso oppure per sostenere un concorso pubblico, sarà necessario essere in possesso del certificato vaccinale. Quest’ultimo comproverà l’avvenuta vaccinazione; la guarigione dalla malattia o la negatività al tampone.
Ma le piazze di diverse città italiane sono state luogo di protesta negli ultimi giorni, con folle di persone; cori e slogan contro il governo – a loro dire – della “dittatura sanitaria”. Tanti assembramenti, zero mascherine e non pochi momenti di tensione.
E in un contesto certamente turbolento e imprevedibile, arriva ora l’ordinanza n. 2467 del 23 luglio 2021 del Tribunale di Modena, che certamente farà discutere. In estrema sintesi, il contenuto del recentissimo provvedimento del Tribunale emiliano è il seguente: in caso di lavoratori no vax, che rifiutano di vaccinarsi contro il Covid-19, l’azienda che li ha assunti, è legittimata a sospenderli dal servizio; con anche il blocco del pagamento dello stipendio. Vediamo un po’ più nel dettaglio.
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Lavoratori no vax, sì alla sospensione senza paga: la sentenza che divide
Forse non deve stupire eccessivamente la sentenza del Tribunale di Modena, giacchè negli ultimi tempi diverse aziende si stanno muovendo nella direzione di incentivare la vaccinazione dei loro dipendenti, per non rischiare provvedimenti pregiudizievoli. Per es. la nota azienda Google ha da tempo annunciato che chiederà ai suoi dipendenti la vaccinazione con doppia dose. Ciò in caso di volontà di rientrare a lavorare in ufficio. Altre, come Sterilgarda S.p.a., intendono far cambiare mansioni ai lavoratori no vax, che non si vaccinano. E in caso di impossibilità di cambiare mansioni, l’alternativa concreta è quella della sospensione (anche dello stipendio).
Ecco allora che l’ordinanza del giudice civile del Tribunale di Modena prosegue implicitamente in una sorta di campagna di sensibilizzazione per quanto attiene alla scelta di vaccinarsi di chi lavora in azienda. Dividendo di fatto chi si vaccina da chi non intende farlo (i cd. lavoratori no vax). Ebbene, il provvedimento giunge a seguito del ricorso presentato da due fisioterapiste di una Rsa, assunte con regolare contratto da una cooperativa di Modena. Quest’ultima aveva preso provvedimenti a fronte del rifiuto di vaccinarsi delle dipendenti. Le due ricorrenti avevano invocato – invano – l’uso delle mascherine per proteggersi adeguatamente. Da ciò, il ricorso che ha condotto all’ordinanza.
Lavoratori no vax: le norme alla base della decisione del giudice
Si tratta di una delicata vicenda avvenuta prima del varo ufficiale del decreto legge che ha imposto l’obbligo vaccinale per il personale sanitario. L’ordinanza del Tribunale di Modena sottolinea che il datore di lavoro si pone “come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica di lavoratori”. Il Tribunale di Modena, nell’emettere questa pronuncia in materia di vaccino e lavoratori no-vax, si è di fatto agganciato a quanto previsto dalla direttiva Ue n. 739 del 3 giugno 2020. Questo significativo provvedimento ha incluso il coronavirus tra gli agenti biologici per i quali è doverosa la protezione anche negli ambienti di lavoro.
Ecco perchè di fatto il provvedimento del giudice ha aperto alla possibilità della sospensione dal lavoro e dallo stipendio dei lavoratori no vax.
No vax: il rifiuto del vaccino è una valida ragione per la sospensione
Il provvedimento del Tribunale di Modena sicuramente costituirà un ‘precedente’ significativo, ma bisogna puntualizzare un aspetto. Con detta decisione, il giudice non ha affermato che il datore di lavoro può obbligare i lavoratori no-vax a vaccinarsi; invece, ha stabilito che, in base alle norme di legge vigenti, al datore di lavoro è consentito di procedere con la sospensione del dipendente che si oppone alla somministrazione del vaccino.
In altre parole, l’interruzione dell’attività in sede non può condurre al licenziamento; ma certamente permette di sospendere lo stipendio. Per questa via, il Tribunale di Modena ha sposato la linea pro-vaccino, già adottata da diverse aziende anche di grandi dimensioni; in particolare, nell’ordinanza si può rintracciare che il provvedimento di sospensione senza retribuzione adottato dal datore di lavoro operante nella RSA – da cui il ricorso delle due addette no-vax con mansioni sanitarie – è pienamente legittimo.
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Lavoratori non vaccinati: il rilievo del decreto sulla tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Nel ragionamento seguito dal giudice per giungere alla decisione, sicuramente ha avuto rilievo anche quanto previsto dal d. lgs. 81 del 2008, inerente i doveri di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tra questi doveri, vi è quello di tutelare i lavoratori da agenti di rischio esterni, incluso il coronavirus. Per garantire la tutela, l’azienda ha dunque diritto di adottare tutte le più idonee misure di protezione; inclusa altresì la richiesta di completamento del ciclo vaccinale, in special modo per attività lavorative che coinvolgono terzi.
Da notare che nel caso concreto deciso dal Tribunale di Modena, la sospensione delle lavoratrici no-vax era stata decisa prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 44 del 2021, che ha fissato l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. Non avendo efficacia retroattiva, non poteva valere per il caso in oggetto.
Concludendo, in via generale il Tribunale di Modena ha dunque chiarito che, se è vero che il rifiuto a vaccinarsi non può dar luogo a sanzioni disciplinari, può però far scattare però conseguenze sul piano della valutazione oggettiva dell’idoneità alla mansione (sospensione dal lavoro e della retribuzione), specialmente se svolta a contatto con colleghi o con soggetti terzi.