Al fine di assicurare un’adeguata attuazione della direttiva, la definizione di “lavoratori” non può essere lasciata alla discrezione degli Stati membri. Al contrario, i ‘lavoratori’ devono essere definiti in modo uniforme in tutta l’UE, in linea con gli obiettivi della direttiva, con il principio di parità e con la carta dei diritti fondamentali dell’UE.
L’Italia ha attuato la direttiva sui licenziamenti collettivi tramite la legge n. 223/1991. Le autorità italiane competenti, compresi i tribunali, interpretano questa legge come se escludesse i dirigenti dal calcolo del numero dei licenziamenti che il datore di lavoro intende effettuare e dalle garanzie procedurali legate all’informazione e consultazione dei lavoratori sul posto di lavoro.
La categoria dei dirigenti comprende, secondo la giurisprudenza italiana, non solo i dirigenti di grado elevato che detengono notevoli poteri decisionali – tra cui la gestione del personale – ma anche i dirigenti di grado basso e intermedio che hanno un livello elevato di competenza professionale ma non esplicano il ruolo di datore di lavoro e non hanno un potere reale per gestire i mezzi di produzione all’interno dell’impresa”.