La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in merito all’annosa questione dell’installazione degli impianti di videosorveglianza nelle aziende che intendono introdurre strumenti di controllo dei lavoratori. Con una doppia sentenza (nn. 38882 e 38884 entrambe depositate il 24 agosto 2018) della Corte di Cassazione sono stati sanciti due principi fondamentali che rafforzano a tal proposito il vigente orientamento giurisprudenziale.
Innanzitutto, per poter installare impianti di videosorveglianza per il controllo dei lavoratori non basta ottenere il consenso dei lavoratori stessi. Tale forma di consenso, in qualsiasi forma sia stata prestata, non può a prescindere sostituire l’obbligo da parte delle aziende di dover avviare le pratiche per l’accordo sindacale o l’autorizzazione ministeriale.
Ciò vale anche se gli strumenti di controllo risultano fuori uso (non funzionanti) o comunque spenti. In ogni caso se l’azienda, successivamente all’accesso ispettivo, regolarizzi la propria posizione mediante la c.d. “prescrizione obbligatoria”, rimuovendo tutti gli apparecchi non autorizzati o comunque avvii le procedure per la sottoscrizione dell’accordo o richiesta autorizzazione, si estingue a tout court il reato anche se già perfezionato.
Autorizzazione videosorveglianza dipendenti, sentenza n. 38882/2018
La prima sentenza citata (n. 38882/2018) riguarda un bar-gelateria, condannato a una ammenda di 800 euro per aver installato quattro telecamere, disponendole in vari punti dello stabilimento, connesse ad uno schermo LCD e a un apparato informatico, in modo da avere il controllo visivo di tutti i luoghi di lavoro dove i dipendenti svolgevano le mansioni loro attribuite ed averne il controllo a distanza. Per il Tribunale di Chieti, infatti, essi hanno violato gli artt. 4 e 38 della L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).
Il titolare del bar aveva presentato ricorso sostenendo che il giudice non aveva tenuto conto dell’assenso dei lavoratori che, in una realtà lavorativa così piccola, poteva legittimamente sostituire l’autorizzazione sindacale necessaria.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi addotti dal datore di lavoro. Infatti, gli Ermellini evidenziano nella succitata sentenza come accordo sindacale e autorizzazione ministeriale non possono essere sostituiti dall’accordo dei lavoratori in quanto “soggetti deboli” del rapporto di lavoro subordinato.
Ciò risulta perfettamente in linea con la ratio di cui all’art. 4 della L. n. 300 del 1970, secondo cui l’installazione di apparecchiature (da impiegare esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale ma dalle quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori) deve essere sempre preceduta da un accordo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali dei lavoratori.
Laddove l’accordo non è raggiunto, il datore di lavoro deve far precedere l’installazione dalla richiesta di un provvedimento autorizzativo da parte dell’autorità amministrativa (Direzione territoriale del lavoro) che faccia luogo del mancato accordo con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, cosicché, in mancanza di accordo o del provvedimento alternativo di autorizzazione, l’installazione dell’apparecchiatura è Illegittima e penalmente sanzionata.
Prescrizione obbligatoria videosorveglianza dipendenti, sentenza n. 38884/2018
Con la sentenza n. 38884/2018, invece, la Corte di Cassazione si pronuncia sulla validità di un provvedimento di “prescrizione obbligatoria” impartito ai sensi del D.Lgs n.124/2004 nel corso di un’ispezione a carico di un negoziante per avere installato illecitamente degli impianti audiovisivi per il controllo a distanza dei lavoratori dipendenti.
Sul punto, i giudici della Suprema Corte rilevano come la rimozione delle telecamere o sottoscrizione accordo o richiesta autorizzazione estingue il reato anche se già perfezionato. Ciò vale anche dopo l’intervento in materia da parte del Jobs Act.