In caso di infortunio sul lavoro durante il tirocinio formativo o lo stage, la responsabilità di cui al T.U. Sicurezza sul lavoro D. Lgs 81/08 ricade in capo al datore di lavoro. La giurisprudenza della Cassazione è spesso molto utile a fare chiarezza rispetto a casi pratici e situazioni su cui l’apparato delle norme vigenti non consente di addivenire a risposte immediate. Recentemente la Suprema Corte, con la sentenza n. 7093 dello scorso primo marzo 2022, ha in particolare affermato che l’imprenditore o datore è responsabile penalmente per l’infortunio verificatosi in azienda, i danni dello studente in tirocinio formativo o dello stagista.
Compito del soggetto ospitante è infatti quello di assicurare le condizioni di sicurezza e igiene, dovendosi considerare il giovane – alle prese con l’alternanza scuola-lavoro o con i primi passi nel mondo del lavoro tramite stage – al pari di un dipendente.
In altre parole, gli obblighi di sicurezza nell’ambito dei tirocini o stage di studenti sono da ritenersi a carico dell’imprenditore o azienda ospitante. E ciò al di là della presenza di regolare DVR e/o di condotta abnorme del lavoratore. Ecco qualche ulteriore dettaglio sul provvedimento della Cassazione.
Infortunio nel tirocinio formativo o stage: quali sono le responsabilità del datore di lavoro
Da quanto indicato dalla Corte di Cassazione nella suddetta sentenza, la responsabilità della sicurezza degli studenti – per quanto attiene allo svolgimento del tirocinio o dello stage formativo – rimane sempre a carico del titolare dell’azienda ospitante. Dunque non deve intendersi attribuita al soggetto formatore. Come poco sopra accennato, i giudici di legittimità non hanno dubbi nel ritenere gli studenti in stage o tirocinio come soggetti parificati ai lavoratori inseriti in azienda, per quanto attiene alla sfera della sicurezza e tutela della loro salute.
Il caso pratico che ha portato a questa interessante sentenza riguardava una studentessa della facoltà di agraria che, nel corso del tirocinio curricolare, fu vittima di un grave infortunio alla mano. Ciò si verificò nelle fase di pulizia di un tino, svolta con un dipendente-tutor.
Ebbene, in base alla tesi della difesa dell’azienda, la normativa in materia comporterebbe il rispetto degli obblighi di sicurezza del tirocinante soltanto in capo al soggetto promotore. Inoltre una convenzione quadro del 2014 indicherebbe che il datore di lavoro, nel caso concreto, coincide con l’ateneo e non con l’azienda ospitante.
Compito del soggetto promotore sarebbe altresì quello di provvedere alla copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro. E ciò anche per possibili attività svolte al di fuori dell’azienda, se incluse nel progetto formativo. Ma la risposta della Cassazione è stata di tutt’altro tenore.
Infortunio durante il tirocinio o lo stage: l’equiparazione ai lavoratori (D. lgs. 81/08)
Come appena anticipato, la Corte di Cassazione ha però rigettato la tesi della difesa dell’azienda; e ha respinto come del tutto infondati i motivi di ricorso. In particolare questo giudice ha sottolineato che “correttamente i giudici di appello hanno ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81“, per il quale “al lavoratore è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento“.
La Suprema Corte ha poi rilevato che:
- il richiamo all’obbligo assicurativo dei tirocinanti o stagisti e la correlata determinazione del premio, non ha connessione con l’argomento della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la sentenza di appello aveva già evidenziato in modo preciso e corretto le regole cautelari violate dal datore di lavoro e di cui si trova riferimento nel d. lgs. n. 81 del 2008.
Le violazioni commesse dal titolare dell’azienda ospitante
Secondo il ragionamento seguito dalla Cassazione, l’imprenditore ha dato luogo alle seguenti violazioni: omessa previsione del rischio al quale era esposta la persona offesa nella lavorazione a cui era stata adibita (artt. 28 e 17 d.lgs. n. 81 del 2008); omessa formazione e informazione della studentessa tirocinante (artt. 36, 37 d.lgs n. 81 del 2008); omessa fornitura di opportuni dispositivi di protezione (art. 77 d.lgs. n. 81 del 2008).
Alla luce di quanto puntualizzato dalla Corte, appare dunque del tutto evidente la responsabilità penale dell’azienda per quanto attiene al mancato rispetto delle disposizioni di cui al Testo unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro. E già sul caso il tribunale e la corte di appello di Firenze avevano condannato l’imprenditrice per il reato connesso al mancato rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81 del 2008.
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L’irrilevanza della condotta abnorme del tirocinante
Non solo. La Suprema Corte ha altresì evidenziato l’irrilevanza del comportamento abnorme della persona che ha patito l’infortunio. Per condotta abnorme si deve sostanzialmente intendere un insieme di azioni pericolose per la propria incolumità.
Infatti, anche laddove l’evento sia ricollegabile alla violazione di una molteplicità di disposizioni in campo di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato anche elementari norme di sicurezza non rileva, giacché la mancanza delle necessarie forme di tutela produce un ampliamento della sfera di rischio. In particolare, detto ampliamento è dovuto all’inattività del datore di lavoro, che non ha provveduto a garantire la adeguata sicurezza a favore del tirocinante.