Con l’ordinanza numero 21122 del 12 settembre 2017 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di infortunio in itinere; in particolare l’ordinanza che andiamo ad analizzare riguarda un infortunio in itinere in auto, utilizzata però per brevi tragitti tra casa e lavoro.
Per la Cassazione è legittimo che l’infortunio in itinere in auto non sia riconosciuto dall’INAIL, quando il tragitto tra casa e lavoro, se percorso a piedi, è più breve e sicuro.
Infortunio in itinere in auto, fatto e diritto
Il caso ha riguardato un infortunio di una lavoratrice che ha avuto un incidente in auto mentre si recava sul luogo di lavoro distante circa 500/700 metri dalla propria abitazione.
Per l’INAIL detto incidente non può rientrare fra gli infortuni in itinere, ovvero non può essere indennizzabile vista la breve distanza fra casa e lavoro, anche perchè questa avrebbe potuto essere percorsa a piedi più facilmente invece che in auto, stante anche la presenza di sensi unici e di traffico.
La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado che dava ragione alla lavoratrice, ha rigettato la domanda di quest’ultima volta all’accertamento che l’infortunio.
Per la lavoratrice questo si configurava quale infortunio in itinere con conseguente diritto al pagamento da parte dell’INAIL dell’inabilità temporanea e di una eventuale inabilità permanente.
Per la Corte di secondo grado invece non è infortunio in itinere perchè la lavoratrice avrebbe potuto recarsi al lavoro a piedi sia per ragioni di tempo che di sicurezza.
Questo per la breve distanza quantificata in 500/700 metri fra casa a lavoro e visto che lo stesso tragitto in auto risultava essere molto più pericoloso, in quanto presenti sensi unici e traffico elevato.
Sempre per la Corte d’appello nulla cambia il fatto che la lavoratrice si stava recando a lavoro per un’urgenza ed era stata autorizzata dal datore di lavoro a usare il parcheggio aziendale interno.
Conclusioni
La Corte di Cassazione conferma la sentenza della Corte d’Appello sostanzialmente perchè le scelte del datore di lavoro non possono ricadere sull’INAIL.
Il fatto che il datore di lavoro avesse autorizzato la lavoratrice a utilizzare il parcheggio aziendale interno non rendevano meno fondato che il percorso a piedi sarebbe stato ben più rapido e sicuro.
Infine non rileva il fatto che la lavoratrice avesse subito un precedente infortunio mentre si recava a piedi al lavoro e che provava ancora dolori nel camminare.
Questo perchè la ricorrente non aveva allegato né in Tribunale né nelle memorie un certificato che provasse che “quel giorno fosse diverso dagli altri […] per una sua condizione fisica che a dispetto della logica consigliasse l’uso dell’auto privata”.
Sentenza Cassazione 21122-2017 (170,2 KiB, 753 hits)