Nel caso in cui il lavoratore decide per sua volontà di non chiedere al proprio datore di lavoro la fruizione delle ferie obbligatorie previste dalla legge, perde anche il diritto all’indennità ferie non godute. Dunque, vale il principio secondo il quale un lavoratore non può perdere automaticamente i diritti alle ferie annuali retribuite maturati perché non ha chiesto ferie.
A tal fine, infatti, il datore di lavoro deve mettere in atto tutte una serie di condizioni che mettono in condizione al lavoratore di poter godere delle ferie annuali retribuite. Diversamente, ossia qualora il lavoratore non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro.
A stabilirlo è la Corte di Giustizia UE con le recenti sentenze C-619/16 e C-684/16; precisando che i principi appena annunciati si applicano sia nel settore privato che pubblico. Vediamo nel dettaglio i contorni delle sue sentenze sulla indennità sostitutiva delle ferie non fruite.
Divieto monetizzazione ferie non godute: i casi
Nel caso di specie un lavoratore ha svolto un tirocinio retribuito di preparazione alle professioni giuridiche. Negli ultimi mesi di tale tirocinio, egli non ha usufruito delle ferie annuali retribuite. Dopo la fine del tirocinio, ha chiesto un’indennità finanziaria per i giorni di ferie non goduti, richiesta che l’azienda ha respinto. Il lavoratore ha puntualmente contestato tale rigetto dinanzi ai giudici amministrativi tedeschi.
Nella seconda causa invece, il lavoratore circa due mesi prima della fine del rapporto di lavoro è stato invitato dall’azienda a fruire delle ferie residue. Il dipendente ha preso solo due giorni di ferie e ha chiesto il pagamento di un’indennità per i giorni di ferie non goduti. Richiesta respinta dall’azienda. Il dipendente si è allora rivolto ai giudici del lavoro tedeschi.
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Le due cause finiscono alla Corte di Giustizie UE, al fine di interpretare il principio di diritto secondo il quale le ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane non possono essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.
Diritto alla ferie: quanto settimane spettano
Si ricorda, tal fine, che l’art. 36 della Costituzione stabilisce che il lavoratore ha diritto a un periodo annuale “irrinunciabile” di ferie retribuite; la cui durata è prestabilita dai rispettivi contratti collettivi nazionali del lavoro.
La sua durata, come ormai noto, non può essere inferiore alle 4 settimane annuali. In particolare, l’attuale disciplina distingue le ferie in tre periodi:
- i primi due periodi corrispondono a due settimane l’uno;
- mentre il terzo periodo, quello eccedente il minimo sindacale, può essere previsto dai C.C.N.L. o dal contratto di assunzione.
Il primo periodo di ferie, pari a due settimane, va fruito nello stesso anno di maturazione, in modo anche ininterrotto, se richiesto dal lavoratore, purché non vengano violati i principi del Codice Civile. Nel senso che la richiesta deve essere comunque formulata in anticipo in modo tale da rispettare le esigenze dell’impresa.
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Il secondo periodo di ferie, sempre pari a due settimane, può essere fruito in modo ininterrotto o frazionato entro e non oltre 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione.
Infine, il terzo periodo, vale a dire quello che eccede il periodo minimale, è piuttosto flessibile rispetto ai precedenti periodi in quanto è generalmente previsto dalla contrattazione collettiva o dal contratto di assunzione.
Indennità ferie non godute: divieto di monetizzazione
Sul punto, i giudici dell’Unione Europea hanno stabilito che nessuna normativa nazionale può prevedere il caso di monetizzazione delle ferie non godute se il lavoratore non li chiede. Non è pertanto ammesso il caso di perdita del diritto alle ferie obbligatorie, al fine di godere di un’indennità finanziaria per le ferie non godute.
Dunque è compito anche del datore di lavoro invitare formalmente al lavoratore di fruire del periodo feriale; comunicandogli la perdita dello stesso in caso di astensione.
In definitiva, qualora il lavoratore si astiene in modo deliberato a fruire delle ferie annuali retribuite, è possibile stabilire che si perda tale diritto. In caso di decesso del lavoratore, invece, il diritto all’indennità per ferie non godute non si estingue ma si trasmette agli eredi.