La Cassazione, con sentenza nr. 10550 dello scorso 7 maggio, afferma che il nuovo art. 18 Statuto dei lavoratori, come riformato dall’art. 1, comma 42 della legge di riforma del mercato del lavoro, L n. 92/2012, non può trovare applicazione alle cause concernenti i provvedimenti di licenziamento in corso alla data del 18 luglio 2012, anche per la mancanza di una disciplina transitoria.
E lo fa, pronunciandosi su un ricorso proposto dalla Telecom, per la cassazione della sentenza di appello, con la quale si dichiarava illegittimo il licenziamento di un lavoratore (dipendente Telecom appunto), licenziato per aver inviato oltre 13mila sms, in meno di un anno, dal telefono aziendale, provocando un danno di circa 3 milioni di lire.
La Corte d’appello di Napoli, ribaltando la decisione del Tribunale di primo grado, giudicava il licenziamento una sanzione eccessiva e non proporzionata al fatto contestato al lavoratore. E ciò perchè si era trattato di un “comportamento posto in essere senza raggiri o frode, posto che l’invio di sms era facilmente controllabile dal datore che operava proprio nella telefonia. Inoltre il danno non era di grave entità e, il lavoratore, si era sempre offerto di risarcire.
La società ricorreva in Cassazione,insistendo per l’applicazione della nuova disciplina sanzionatoria dei licenziamenti introdotta dalla legge 92/2012 (c.d. Legge Fornero), in mancanza di disposizioni transitorie.
Secondo gli Ermellini, la nuova disciplina sanzionatoria dei licenziamenti introdotta dalla riforma Fornero del lavoro, l. nr. 92/2012, non può trovare applicazione, affermando che: la legge 92/2012 ha introdotto “una nuova, complessa ed articolata disciplina dei licenziamenti che ancora le sanzioni irrogabili per effetto della accertata illegittimità del recesso a valutazioni di fatto incompatibili non solo con il giudizio di legittimità ma anche con una eventuale rimessione al giudice di merito che dovrà applicare uno dei possibili sistemi sanzionatori conseguenti alla qualificazione del fatto (giuridico) che ha determinato il provvedimento espulsivo”.
Una diversa interpretazione, continua la Corte, “risulterebbe in contrasto con il principio della “ragionevole durata del processo” sancito sia dall’art. 111 della Costituzione che, dall’articolo 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (Diritto a un equo processo), nonché dall’articolo 47 della Carta Europea dei diritti fondamentali (Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale).
Esemplificativamente, posegue la sentenza, “si evidenzia che il nuovo sistema prevede distinti regimi di tutela a seconda che si accerti la natura discriminatoria del licenziamento, l’inesistenza della condotta addebitata, ovvero la sua riconducibilità tra quelle punibili solo con una sanzione conservativa (sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili).
In tali casi persiste il diritto del lavoratore ad essere reintegrato nel posto di lavoro e ad ottenere un “pieno” risarcimento del danno (dalla risoluzione del rapporto alla reintegrazione).
In tutti gli altri casi di accertata illegittimità del licenziamento per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, il nuovo comma 5 dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori prevede solo una tutela risarcitoria tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita”. Ed è a questa ipotesi che si rifaceva la Telecom nel suo ricorso, e che la Cassazione ha dichiarato non applicabile in quanto il processo era già in corso alla data di pubblicazione della legge.
“Si tratta di un evidente stravolgimento del sistema di allegazioni e prove nel processo, che non è limitato a una sanzione irrogabile ma si collega ad una molteplicità di ipotesi diverse di condotte giuridicamente rilevanti cui si connettono tutele tra loro profondamente differenti”.
Un sistema unico, conclude la Corte, che non incide solo sul sistema sanzionatorio ma, impone un approccio diverso alla qualificazione giuridica dei fatti incompatibile con una sua immediata applicazione ai processi in corso.”