La corte di giustizia Europea, con sentenza nr C-415/10 del 19 aprile 2012, ha stabilito che il lavoratore che si sente discriminato in una procedura di assunzione, non ha diritto di accedere alle informazioni che precisano se il datore di lavoro, a seguito della procedura di assunzione, abbia assunto un altro candidato.
Il fatto ha riguardato una sig.ra di origine russa, in possesso di un diploma russo di ingegnere «sistemista», legalmente riconosciuto in Germania. La signora rispondeva ad un annuncio di lavoro di una ditta che cercava «un/una esperto/a sviluppatore/sviluppatrice di software».
La sua domanda veniva rifiutata senza alcuna spiegazione. Lo stesso accadeva poco tempo dopo, sempre in risposta ad un secondo annuncio della stessa società, dal contenuto simile a quello del primo annuncio. La società respingeva la sua candidatura, senza convocarla ad un colloquio e senza fornirle una qualsivoglia indicazione concernente i motivi di tale rifiuto.
Ritenendo di essere in possesso dei requisiti necessari per occupare il posto in questione, la sig.ra ha reputato di aver subito un trattamento meno favorevole rispetto ad un’altra persona in una situazione analoga in ragione del suo sesso, della sua età e della sua origine etnica.
Ha quindi presentato un ricorso contro la società dinanzi al Tribunale del lavoro tedesco, chiedendo, in primo luogo, che tale società le versi un risarcimento per discriminazione nell’assunzione e, in secondo luogo, che essa esibisca il dossier del candidato assunto, circostanza che le consentirebbe di dimostrare di essere più qualificata di quest’ultimo.
Il ricorso e l’appello venivano entrambi respinti. la signora ricorreva in cassazione dinanzi alla Corte federale del lavoro. La corte tedesca chiedeva alla Corte europea se si possa far valere un diritto all’informazione sul fondamento delle direttive 2000/43, 2000/78 nonché 2006/54.
Secondo la Corte Europea, “gli articoli 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretati nel senso che non prevedono il diritto, in favore del lavoratore che affermi, in maniera plausibile, di soddisfare i requisiti contenuti in un annuncio di assunzione e la cui candidatura non sia stata accolta, di accedere alle informazioni che precisano se il datore di lavoro, a seguito della procedura di assunzione, abbia assunto un altro candidato.
Non può tuttavia escludersi che il diniego di fornire qualunque accesso alle informazioni da parte di un convenuto possa costituire uno degli elementi da prendere in considerazione nell’ambito dell’accertamento dei fatti che consentono di presumere la sussistenza di una discriminazione diretta o indiretta. Spetta al giudice del rinvio, valutando tutte le circostanze della controversia di cui è investito, verificare se tale sia il caso che ricorre nella causa principale”.
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