La Cassazione, con sentenza nr. 18553/2012 intervenendo in tema di contratto di formazione lavoro, ha affermato che, qualora venga a mancare del tutto la formazione, il contratto di lavoro si considera, fin dall’inizio, come un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il caso ha riguardato una lavoratrice che, chiedeva la declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dall’assunzione, avvenuta nel marzo del 2000, con contratto di formazione lavoro e tanto per difetto di formazione con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive.
sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’appello, accoglievano le richieste della lavoratrice, partendo dal presupposto che, la totale mancanza di formazione, comportava, in applicazione dell’orientamento giurisprudenziale, ex sentenza n. 2247 del 2006, la trasformazione, fin dall’inizio, del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La società, datore di lavoro, resisteva in giudizio adducendo la tesi secondo la quale, il contratto di formazione lavoro, non mira tanto a fornire ai giovani una formazione, quanto a favorire la costituzione di rapporti di lavoro, come dimostrato anche dal D.Lgs n. 276 del 2003 dove è stato previsto, appunto, il contratto d’inserimento.
Di qui, secondo la società ricorrente, la non essenzialità della formazione e, quindi, la non correttezza giuridica della sentenza impugnata.
Secondo gli Ermellini, invece, “ in tema di contratto di formazione e lavoro, l’inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione, fin dall’inizio, del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto. In questa seconda ipotesi il giudice deve valutare in base ai principi generali la gravità dell’inadempimento, giungendo alla declaratoria di trasformazione del rapporto.
Nè tantomeno si può, secondo la Suprema Corte, richiamare il contratto d’inserimento – di cui alla legge D.Lgs n. 276 del 2003 – “riguardando la presente fattispecie un contratto del tutto diverso al quale il richiamato D.Lgs ha assegnato ratione temporis una differente funzione economico-sociale”.