Con la Sentenza numero 10955 del 2015 la Corte di Cassazione ha stabilito che è lecito il comportamento del datore di lavoro che crei un falso profilo Facebook allo scopo di controllare il lavoratore. La Cassazione precisa però che il fine di tale comportamento deve essere quello di “riscontrare e sanzionare un comportamento idoneo a ledere il patrimonio aziendale” e non controllare “l’attività lavorativa più propriamente detta”.
Il caso ha riguardato un dipendente di una società a responsabilità limitata che era stato licenziato per alcuni episodi di assenteismo e, per di più, per essersi intrattenuto con il proprio cellulare, durante gli orari e nei luoghi di lavoro, in alcune conversazioni su Facebook, verso un falso profilo (femminile) appositamente creato dallo stesso datore di lavoro.
Per gli Ermellini, non si può dire che “la creazione del falso profilo facebook costituisca, di per sè, violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro (Statuto dei lavoratori legge 300/70), attenendo ad una mera modalità di accertamento dell’illecito commesso dal lavoratore, non invasiva nè induttiva all’infrazione, avendo funzionato come mera occasione o sollecitazione cui il lavoratore ha prontamente e consapevolmente aderito”.
La Corte ha quindi considerato ammissibile un controllo difensivo “occulto” sul lavoratore, purché tale attività sia diretta ad accertare comportamenti illeciti diversi dal puro adempimento della prestazione lavorativa. Resta fermo il fatto che le modalità di accertamento non devono risultare eccessivamente invasive, devono rispettare la libertà e la dignità del lavoratore e non devono ledere i generali canoni di correttezza e buona fede contrattuale.
Nel caso concreto i giudici hanno ritenuto che i controlli del datore non avessero ad oggetto l’esatto adempimento della prestazione lavorativa, ma il ripetersi comportamenti illeciti da parte del dipendente, poi effettivamente riscontrati (ed idonei a ledere il patrimonio aziendale sotto il profilo della sicurezza e del regolare funzionamento). Così la creazione del falso profilo face book diventa solo una modalità non invasiva per accertare l’illecito.
La Cassazione ha riscontrato che si sono verificati comportamenti illeciti da parte del lavoratore, i quali già manifestati nei giorni precedenti, quando il lavoratore era stato sorpreso al telefono lontano dalla pressa cui era addetto, ed era stata scoperta la sua detenzione in azienda di un dispositivo elettronico utile per conversazioni via internet.
Fonte: www.consulentidellavoro.it