Il Tribunale di Roma, ha emesso una importante sentenza in tema di DURC irregolare, affermando che l’irregolarità formale, non sanata nei 15 giorni concessi dall’INPS, non può giustificare l’emissione di un DURC negativo.
Anche se siamo ancora in primo grado di giudizio la sentenza è senz’altro un primo grande passo in avanti verso la definizione di un problema che attanaglia numerose aziende e consulenti del lavoro alle prese con le richieste di DURC in caso di fruizione di benefici contributivi.
DURC negativo: cosa comporta per l’azienda
Ricordiamo infatti che in base alla normativa vigente nel caso in cui l’azienda sia beneficiaria di sgravi e agevolazioni contributive di qualsiasi genere, deve essere costantemente in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il DURC irregolare inoltre preclude le aziende dal partecipare a gare e bandi pubblici.
Per quanto riguarda la partecipazione alle gare d’appalto il requisito del DURC è obbligatorio per la partecipazione alla gara stessa. Invece per i benefici contributivi vi è una richiesta automatica per verificare la regolarità dell’azienda nei confronti di INPS, INAIL (e Edilcassa ove prevista). Se ci sono delle irregolarità il datore di lavoro riceve una richiesta di regolarizzazione della posizione scoperta. Se nei 15 giorni successivi l’azienda non regolarizza, oppure non avvia le misure necessarie per la regolarizzazione, decade da tutte le agevolazioni contribuzioni in corso ed è costretta a rimborsare anche gli arretrati.
Il caso
Nel caso specifico una azienda ha ricevuto un DURC irregolare dall’Inps a causa di un debito contributivo di 3.284 euro; questo debito però era in realtà inesistente perchè si sarebbe dovuto compensare con un credito che l’azienda poteva vantare nei confronti dell’INPS per cause pregresse. Fatte le dovute compensazioni il debito sarebbe ammontato a poche centinaia di euro e l’azienda aveva proceduto al suo saldo, anche se in ritardo.
Per questa ragione l’azienda era stata esclusa da una procedura per gravi irregolarità dichiarate dall’INPS con DURC negativo. A seguito di questa esclusione l’azienda presentava ricorso, rilevando in particolare che le irregolarità contributive sopravvenute all’aggiudicazione erano state tempestivamente sanate e si palesavano in ogni caso come prive del carattere della definitività e gravità, elementi viceversa necessari per disporre l’esclusione.
Conclusioni
Secondo il Giudice il Durc negativo può essere rilasciato solo a fronte di irregolarità sostanziali che investano gli obblighi contributivi. Non può quindi riguardare semplici errori formali commessi nella presentazione delle denunce contributive. Questo in base a quanto previsto dal Dm 30 gennaio 2005. Non esiste infatti una norma che vieta il rilascio positivo del DURC a causa di irregolarità meramente formali. In questo caso non si può parlare di denuncia infedele, in quanto non vi è stata omissione da parte dell’azienda.
Pertanto l’Inps può rilevare in sede di rilascio del Durc solo inadempienze che abbia già formalmente accertato e comunicato, senza che l’azienda abbia provato a rimedarvi.
In conclusione per il Giudice è
contraddittorio e non riconducibile a qualunque riconoscibile canone di razionalità e ragionevolezza
rilasciare un DURC non positivo per il solo fatto che il contribuente non è stato in grado in 15 giorni di sistemare una incongruenza intrinseca.
Fonte: Il Sole 24 Ore