Con la Sentenza n. 13196 del maggio 2017 la Corte di Cassazione ha nuovamente portato di nuovo alla luce la problematica dello svolgimento di due part-time contemporaneamente , da parte di un unico soggetto.
I limiti conosciuti sono infatti posti dalla normativa sull’orario di lavoro D. Lgs. 66/2003 che dispone il monte ore massimo di lavoro settimanale, con possibili deroghe in miglior favore operate dai C.C.N.L., i riposi e le pause, oltre ai riposi settimanali, calcolati sulla media di 14 giornate.
Dichiarazione del lavoratore che svolge due part-time contemporaneamente
All’atto della sottoscrizione di un contratto part-time, sarebbe buona norma ricevere dal dipendente una dichiarazione di ulteriori lavori in essere ed il relativo svolgimento orario, come peraltro ribadito dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 8/2005.
Di difficile applicazione invero è il controllo sull’effettivo orario svolto tra le due attività, quindi anche in considerazione dei limiti previsti per il lavoro straordinario, la dichiarazione dovrebbe essere resa semestralmente, per mettere entrambe i Datori di Lavoro al riparo dalle sanzioni amministrative previste.
Due part-time contemporaneamente e malattia o infortunio
Si ricorda ad esempio che in caso di malattia o infortunio, la corresponsione dell’indennità graverà su entrambe i datori di lavoro. Naturalmente non sussiste alcun problema nel caso in cui, la seconda attività sia di carattere autonomo anche con prestazione di collaborazione continuata.
Il Datore di Lavoro non può opporsi riguardo l’esecuzione di una seconda attività, né tantomeno rifarsi alle clausole di estensione oraria dedotte nel contratto di assunzione (che di norma in questo caso non vengono apposte).
Due part-time contemporaneamente e divieto di concorrenza
Gli Ermellini hanno rilevato anche l’eventuale problema del divieto di concorrenza e patto di fedeltà che potrebbe comportare conflitti di interesse tra i due Datori di Lavoro.
La Cassazione specifica che:
sarebbe nulla una previsione regolamentare che riconoscesse al datore di lavoro un potere incondizionato di incidere unilateralmente sul diritto del lavoratore in regime di part-time di svolgere un’altra attività lavorativa
Se un’azienda non può impedire al dipendente di svolgere un secondo lavoro, può vietargli di svolgerlo per un concorrente?
Ovviamente la soluzione risiede nell’introduzione del patto di non concorrenza con relativa corresponsione durante o a fine rapporto di lavoro.
Qualora fosse il secondo Datore di Lavoro, operante nel medesimo settore, a richiedere il vincolo, il lavoratore non avrebbe alcun margine di scelta.