La Cassazione, con sentenza nr. 11833 dello scorso 16 maggio, ha dichiarato l’incompatibilità tra la professione forense di avvocato e, l’essere al tempo stesso impiegato pubblico, pur se a part-time.
Il caso è stato portato in Cassazione a seguito di ricorso di un avvocato che impugnava la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, con la quale era stata disposta la sua cancellazione dall’albo degli avvocati per incompatibilità ex L. n. 339/2003; il ricorrente, era anche dipendente a tempo parziale del Comune di Trapani.
La delibera di cancellazione dall’albo degli avvocati, faceva seguito alla comunicazione fatta al Consiglio dal “lavoratore-avvocato”, con la quale, a seguito dell’entrata in vigore della L. 25-11-2003 n. 339, l’avvocato stesso. comunicava a quel Consiglio territoriale di optare per il mantenimento del rapporto di pubblico impiego a tempo ridotto e per il contemporaneo esercizio della professione forense.
Dipendente pubblico e avvocato: vietato anche se part-time
Gli Ermellini, richiamano la legge n. 339 del 2003 (Norme in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato) con la quale il legislatore disciplina nuovamente la materia con una modifica di segno contrario rispetto alla normativa precedente (L. nr. 662/96). La legge del 2003 che non riguarda la generalità delle professioni, ma soltanto specificatamente la professione di avvocato, prevede all’art. 1 che “le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 56, 56 bis e 57, della legge n. 662 del 1996 non si applicano all’iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22-1-1934 n. 36, e successive modificazioni.”;
il successivo art. 2 dispone che gli avvocati dipendenti pubblici a tempo parziale che hanno ottenuto l’iscrizione sulla base della richiamata normativa dei 1996 possono optare, nel termine di tre anni, tra il mantenimento del rapporto di pubblico impiego, che in questo caso ritorna ad essere a tempo pieno (secondo comma), ed il mantenimento dell’iscrizione all’albo degli avvocati con contestuale cessazione del rapporto di pubblico impiego (terzo comma).
In questa seconda ipotesi il dipendente pubblico part – time conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno (quarto comma); inoltre l’art. 2 primo comma dispone che in caso di mancato esercizio dell’opzione tra libera professione e pubblico impiego entro il termine di trentasei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione d’ufficio dell’iscritto dal proprio albo.
Sentenza Cassazione
Quindi gli Ermellini, passano ad analizzare l’impatto che, sulla normativa in questione a avuto la cd. legge sulle liberalizzazioni L. nr. 148/2011. Secondo la Suprema Corte, “ si deve escludere una abrogazione tacita delle disposizioni della legge n. 339/2003 per effetto della normativa sopravvenuta per il rilievo decisivo ed assorbente di ogni altra considerazione che l’incompatibilità tra impiego pubblico part – time ed esercizio della professione forense risponde ad esigenze specifiche di interesse pubblico correlate proprio alla peculiare natura di tale attività privata ed ai possibili inconvenienti che possono scaturire dal suo intreccio con le caratteristiche del lavoro del pubblico dipendente.
La legge n. 339/2003 è finalizzata infatti a tutelare interessi di rango costituzionale quali l’imparzialità ed il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) e l’Indipendenza della professione forense onde garantire l’effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost); in particolare la suddetta disciplina mira ad evitare il sorgere di possibile contrasto tra interesse privato del pubblico Indipendente ed interesse della P.A., ed è volta a garantire l’indipendenza del difensore rispetto ad interessi contrastanti con quelli del cliente.
Obbligo di fedeltà del pubblico dipendente
Inoltre il principio di cui all’art. 98 della Costituzione (obbligo di fedeltà del pubblico dipendente alla Nazione) non è poi facilmente conciliabile con la professione forense, che ha il compito di difendere gli interessi dell’assistito, con possibile conflitto tra le due posizioni; pertanto tale “ratio”, tendente a realizzare l’interesse generale sia ai corretto esercizio della professione forense sia alla fedeltà dei pubblici dipendenti, esclude che con la normativa in oggetto si sia inteso introdurre dei limiti all’esercizio della professione forense o comunque delle modalità restrittive della organizzazione di tale attività”.
Anche la sentenza della Corte Costituzionale del 21-11-2006 n. 390, investita delle questioni di legittimità della nuova normativa (sostanzialmente ripristinatoria del divieto di esercizio della professione forense a carico dei dipendenti pubblici ancorché part – time), ha rilevato che il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 è coerente con la caratteristica peculiare della professione forense dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario” (art. 3 del R. D. L. 27-11-1933 n. 1578 recante Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore).
Conclusioni Cassazione
Pertanto, concludono gli Ermellini, “deve escludersi che la disciplina introdotta dalla legge n. 339/2003, sancendo l’incompatibilità tra impiego pubblico ed una professione avente una natura ed una funzione peculiari quale quella forense, possa essere stata abrogata per effetto delle sopra richiamate norme sopravvenute, che introducono i principi ispiratori delle attività economiche private (Decreto Legge 13-8-2011 n. 138 convertito in Legge 14-9-2011 n. 148) e delle attività professionali regolamentate il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità (D. P. R. 7-8-2012 n. 137.
Anche la successiva legge 31-12-2012 n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), conferma l’operatività delle disposizioni che sanciscono l’incompatibilità tra impiego pubblico e professione forense: l’art. 18 lettera d) prevede espressamente l’incompatibilità della professione di avvocato anche “con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”, ne consegue logicamente che non sono stati certamente abrogati dalla legge in esame gli artt. 3 del R.D.L 27-11-1933 n. 1578 ed 1 e 2 della legge 25-11-2003 n. 339, che anzi sono riconducibili agli stessi principi informatori di cui all’art. 18 citato.
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