La Cassazione è intervenuta in tema di licenziamento per giusta causa di un lavoratore, spiegando quali sono i rischi che corre il lavoratore nel denunciare il datore di lavoro.
Con la sentenza numero 22375 del 26 settembre 2017, legittima il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo del lavoratore, ma solo se lo stesso, nel denunciare il datore di lavoro, incorra nel reato di calunnia.
Denunciare il datore di lavoro, fatto e diritto
Il caso ha riguardato un lavoratore che si era visto intimare il licenziamento da parte della propria azienda, perchè lo stesso aveva provveduto a denunciare il datore di lavoro per fatti, a suo avviso, potenzialmente rilevanti ai fini penali.
In prima istanza il giudice del lavoro aveva disposto l’annullamento del licenziamento, la reintegra del lavoratore e il pagamento di tutte le mensilità arretrate.
In riforma di tale sentenza la corte d’appello aveva respinto invece il ricorso del lavoratore, dichiarando legittimo il licenziamento per giusta causa.
La Corte di secondo grado, ha premesso che all’appellante era stato contestato di avere presentato una denuncia querela nei confronti del legale rappresentante della società datrice di lavoro, accusandolo di avere commesso in suo danno alcuni reati.
Per la Corte d’Appello il licenziamento è legittimo in quanto le accuse contestate nella querela al datore di lavoro sono poi risultate veritiere.
La Cassazione spiega che per capire se ci sono gli estremi per il licenziamento di giusta causa, dopo che il lavoratore ha provveduto a denunciare il datore di lavoro, bisogna capire se le basi su cui si fonda la denuncia del lavoratore sono veritiere o sono false e calunniose.
Conclusioni
Non integra giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento la condotta del lavoratore che denunci all’autorità giudiziaria competente fatti di reato commessi dal datore di lavoro.
Vi sarà giusta causa se risulterà il carattere calunnioso della denuncia, ovvero la consapevolezza del lavoratore della insussistenza dell’illecito.
Inoltre non vi può essere giusta causa se il lavoratore si è astenuto da iniziative volte a dare pubblicità al contenuto della sua denuncia.
E’ quindi irrilevante la sola la circostanza che la denuncia si riveli poi infondata e che il procedimento penale venga definito con la archiviazione della “notitia criminis” o con la sentenza di assoluzione, trattandosi di circostanze non sufficienti a dimostrare il carattere calunnioso della denuncia stessa.
Cassazione, sentenza 22375 del 26 settembre 2017 (124,3 KiB, 912 hits)