La Cassazione, con sentenza nr. 23170 dello scorso 11 ottobre, si pronuncia in tema di dequalificazione professionale del lavoratore, affermando che il demansionamento del lavoratore, integra una lesione del diritto alla dignità della persona sul luogo di lavoro e, come tale risarcibile.
Il caso ha riguardato un lavoratore disabile assunto, a conclusione di un periodo di prova, presso una USL toscana, come impiegato di concetto, ma relegato a fare fotocopie e fax e, talora, a portare il caffè ai colleghi.
Il lavoratore conveniva in giudizio l’azienda USL n. 12 di Viareggio, assumendo di essere stato illegittimamente dequalificato, in violazione dell’art. 2103 cod. civ. nonché delle norme contrattuali di cui al ccnl del comparto del personale del SSN 1998-2001 e, chiedeva la condanna dell’azienda tale all’assegnazione alle mansioni corrispondenti alla qualifica nonchè, il risarcimento dei danni.
Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello, accoglievano il ricorso del lav0ratore. L’USL proponeva ricorso in Cassazione.
Gli Ermellini, sostanzialmente, confermano la tesi della Corte d’Appello di Firenze. In giudizio è stato provato come il lavoratore, benchè assunto con mansioni riferibili alla categoria C (quindi di concetto), fosse stato in concreto assegnato a mansioni meramente esecutive, ossia a fare fotocopie e fax.
In diritto poi, continuano gli Ermellini, “correttamente la corte d’appello ha richiamato il secondo comma dell’art. 10 della legge n. 68 del 1999 che prevede che il datore di lavoro non può richiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni. Pertanto l’azienda ricorrente non poteva fondatamente eccepire che il lavoratore non era in concreto in grado di svolgere mansioni di concetto. Giustamente la corte d’appello rileva che l’azienda avrebbe potuto semmai concordare con il lavoratore un patto di demansionamento; cosa che invece non ha fatto”.
La Suprema Corte ritiene provato anche il danno da demansionamento affermato dalla Corte d’Appello: “La corte d’appello ha ritenuto assolto l’onere probatorio di dimostrare il danno risarcibile a mezzo di presunzioni ed ha specificamente indicato gli elementi da cui desumere il danno.
Infatti la corte territoriale ha tenuto conto della consistente durata del demansionamento, essendosi esso protratto per oltre quattro anni. Tale demansionamento poi presentava in se connotati di gravità, posto che non erano state affidate al lavoratore, mansioni non già solo collocabili al limite della qualifica posseduta, bensì molto inferiori ad essa, posto che effettuare fotocopie e fax non poteva certo essere comparabile con le mansioni previste per la Cat. C che implicavano conoscenze teoriche specialistiche e elevate capacità tecniche, autonomia e responsabilità, né con il titolo di studio – laurea – posseduto”.
Nel corso del giudizio è emersa altresì la circostanza che era uso che agli impiegati inquadrati a bassi livelli si potesse richiedere che portassero il caffè ad altri.
Sulla base di ciò, gli Ermellini, aderendo completamente alla sentenza di secondo grado, ha “ritenuto che i fatti accertati consentissero di ritenere acquisita, sia pur presuntivamente, la dimostrazione di una lesione del diritto alla dignità della persona sul luogo di lavoro con rispetto del patrimonio professionale insito nell’inquadramento spettante al lavoratore, secondo l’atto di assunzione (o successivamente acquisito)”.
Segui gli aggiornamenti su Google News!
Segui Lavoro e Diritti su WhatsApp, Facebook, YouTube o via email