Sì al danno da perdita di chance lavorativa, se il concorso pubblico prevede l’esclusione di una parte di candidati per il solo fatto di non essere residenti in un Comune della Regione. Per di più se i candidati hanno discrete probabilità di superare il concorso, dato che il numero di iscritti è limitato rispetto ai posti messi a bando. Infatti, il mancato requisito di residenza in uno dei Comuni della Regione previsto dal bando, non è condizione legittima di esclusione.
A tanto è giunto il TAR del Molise del 31 gennaio 2019, n. 46. Ecco cosa hanno detto nel dettaglio i giudici amministrativi molisani.
Danno da perdita di chance lavorativa: la vicenda
Il caso riguarda l’esclusione di alcuni candidati da un bando di concorso, per la stipula di n. 20 contratti di lavoro a tempo determinato e parziale per il profilo professionale di istruttore direttivo, presso la stessa Provincia di Campobasso.
I candidati, in particolare, sono stati esclusi dall’avviso poiché non erano residenti in uno dei Comuni della Regione così come previsto dal bando. Il Consiglio di Stato n. 4086 del 17.12.2014 ha accolto il ricorso dei concorrenti che, purtroppo, non potevano più partecipare alla procedura selettiva ormai terminata. Perdevano, così, definitivamente la possibilità di essere assunti in servizio nel profilo professionale di istruttore direttivo – categoria D1, presso la stessa Provincia di Campobasso.
I candidati esclusi chiedevano, quindi, il risarcimento dei danni conseguenti all’accertata illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Perdita di chance lavorativa e responsabilità della PA: la sentenza
I giudici del TAR hanno dato ragione ai concorrenti, confermando il pregiudizio patrimoniale patito a causa dalla condotta colpevole della P.A. Pertanto i concorrenti hanno diritto al risarcimento ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., norma che impone il dovere primario di non cagionare danni ingiusti.
Infatti, l’imposizione quale requisito della residenza dei concorrenti in un Comune molisano, è un requisito contrario alla legge e ai principi costituzionali. Quindi, risulta rilevante ai fini della tutela risarcitoria dei concorrenti stessi. Si configura, dunque, un nesso di causalità tra la condotta antigiuridica (colposa o dolosa) e il procurato pregiudizio patito dagli aspiranti che hanno subito l’esclusione dal bando per via della mancanza del requisito di residenza.
Al riguardo, il TAR ha aggiunto che non vi è necessità di ulteriore prova della condotta arrecante il danno ingiusto, né sussiste margine per la scusabilità dell’errore della P.A.. Infatti, non poteva giustificabilmente sfuggire all’Amministrazione (e ai suoi funzionari) il dato palese e inequivocabile dell’illegittimità radicale della clausola di preclusione territoriale contenuta nel bando.
La condotta della PA ha recato, senza dubbio, un danno patrimoniale, qualificabile in termini di pregiudizio per la perdita di chance, da parte dei ricorrenti. In tal caso, la perdita di chance consiste nella perdita di una ragionevole probabilità di conseguimento del risultato atteso dai ricorrenti, di collocarsi, previo superamento della prova, in una posizione non solo idonea ma utile nello scorrimento di una delle sei graduatorie di concorso definitivamente approvate.
Perdita di chance lavorativa: quando si verifica
Si ricorda, infine, che il danno da perdita di chance si verifica tutte le volte in cui viene meno un’occasione favorevole. Si tratta, in particolare, della perdita della possibilità di conseguire un risultato utile, causato dell’adozione di un atto illegittimo da parte di terzi, che determina un mancato guadagno.
La chance è un bene giuridico autonomo, integrante il patrimonio del soggetto. Va così risarcita la perdita di essa, ove sussista la lesione di un interesse giuridicamente tutelato, avendo la pretesa di risarcimento a oggetto non un danno futuro e incerto ma un danno attuale, quale è appunto la perdita dell’occasione favorevole. La lesione della chance, quindi, comporta un danno valutabile in relazione alla probabilità perduta, piuttosto che al vantaggio sperato.
Segui gli aggiornamenti su Google News!
Segui Lavoro e Diritti su WhatsApp, Facebook, YouTube o via email