La Corte di Giustizia Europea, con sentenza nr. C-507/12 del 19 giugno 2014, ha affermato che una donna, che smetta di lavorare o di cercare un impiego a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della maternità e al periodo successivo al parto, conserva la qualità di «lavoratore», purché essa riprenda il suo lavoro o trovi un altro impiego entro un ragionevole periodo di tempo dopo la nascita di suo figlio.
Una premessa è indispensabile: nel Regno Unito, esiste una indennità integrativa del reddito (income support) che è una prestazione che può essere concessa a talune categorie di persone in cui reddito non superi un determinato importo. Le donne incinte o le puerpere, in particolare, possono richiedere tale prestazione nel periodo intorno al parto.
Tuttavia, le «persone provenienti dall’estero» (ossia i richiedenti che non risiedono abitualmente nel Regno Unito) non hanno diritto a tale prestazione, a meno che esse non abbiano acquisito lo status di lavoratore ai sensi della direttiva sul diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione.
Il caso ha riguardato una lavoratrice di nazionalità francese giunta il 10 luglio 2006 nel Regno Unito, ove ha lavorato, essenzialmente come insegnante ausiliaria, dal 1° settembre 2006 al 1° agosto 2007. Nel 2008, la lavoratrice che, lavorava come interinale presso scuole materne è rimasta incinta.
Il 12 marzo 2008, ormai quasi al sesto mese di gravidanza, la Signora ha abbandonato tale impiego in quanto il lavoro, che consisteva nell’occuparsi di bambini piccoli, era diventato troppo faticoso. Chiedeva all’amministrazione il pagamento dell’indennità integrativa del reddito che, però, le veniva respinta, in quanto la sig.ra Saint Prix aveva perso la qualità di lavoratore.
La Corte di Giustizia richiama le disposizioni della direttiva 2004/38/CE (art. 7) del Parlamento europeo relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Secondo tale direttiva,
“Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:
- di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante
Ai sensi del paragrafo 1, lettera a), il cittadino dell’Unione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo nei seguenti casi:
- l’interessato è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
- l’interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività per oltre un anno, si è registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro;
- l’interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o venutosi a trovare in tale stato durante i primi dodici mesi, si è registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. In tal caso, l’interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi;
- l’interessato segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l’attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito”.
Tuttavia, la Corte Europea precisa che, la direttiva sul diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione non elenca in maniera esaustiva le circostanze nelle quali un lavoratore migrante può, nonostante la perdita del suo impiego, continuare a beneficiare dello status di lavoratore.
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la gravidanza deve essere nettamente distinta dalla malattia nel senso che lo stato di gravidanza non è in alcun modo assimilabile ad uno stato patologico. Ne consegue che una donna che si trovi in maternità e nella situazione della sig.ra Saint Prix, che cessi temporaneamente di lavorare a causa delle ultime fasi della gravidanza e del periodo successivo al parto, non può essere qualificata come persona temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38.
In ogni caso, la direttiva, che mira espressamente ad agevolare l’esercizio del diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, non può, di per sé, limitare la portata della della nozione di lavoratore ai sensi del TFUE.
Per giurisprudenza consolidata, la qualifica di lavoratore ai sensi del TFUE, nonché i diritti derivanti da un siffatto status, non dipendono necessariamente dall’esistenza o dalla prosecuzione effettiva di un rapporto di lavoro.
È in tale prospettiva che la Corte ha affermato che ogni cittadino di uno Stato membro, indipendentemente dal suo luogo di residenza e dalla sua cittadinanza, che si sia avvalso del diritto alla libera circolazione dei lavoratori e abbia esercitato un’attività lavorativa in uno Stato membro diverso da quello di residenza, rientra nella sfera di applicazione dell’articolo 45 TFUE.
Nell’ambito dell’articolo 45 TFUE, deve considerarsi lavoratore la persona che fornisce, per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni a corrispettivo delle quali riceve una retribuzione.
Una volta cessato il rapporto di lavoro, l’interessato perde, in linea di principio, la qualità di lavoratore, fermo restando tuttavia che, da un lato, questa qualifica può produrre taluni effetti dopo la cessazione del rapporto di lavoro e che, dall’altro, una persona all’effettiva ricerca di un impiego deve del pari essere qualificata come lavoratore.
La circostanza che limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo immediatamente successivo al parto costringano una donna a cessare di svolgere un’attività subordinata durante il periodo necessario al suo ristabilimento non è pertanto, in linea di principio, idonea a privarla della qualità di «lavoratore».
Infatti, la circostanza che quella persona non sia stata effettivamente presente sul mercato del lavoro dello Stato membro ospitante per vari mesi non implica che abbia cessato di far parte di esso durante tale periodo, purché essa riprenda il suo lavoro o trovi un altro impiego entro un termine ragionevole dopo il parto.
Se così non fosse, le cittadine dell’Unione sarebbero dissuase dall’esercitare il loro diritto di libera circolazione, poiché rischierebbero di perdere la qualità di lavoratore nello Stato membro ospitante. La Corte precisa che, per determinare se il periodo intercorso tra il parto e la ripresa del lavoro possa essere considerato ragionevole, è compito del giudice nazionale tenere conto di tutte le circostanze specifiche del caso di specie, nonché delle disposizioni nazionali che disciplinano la durata del congedo di maternità”.
Pertanto, conclude la Sentenza: “l’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che una donna, che smetta di lavorare o di cercare un impiego a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto, conserva la qualità di «lavoratore» ai sensi di tale articolo, purché essa riprenda il suo lavoro o trovi un altro impiego entro un ragionevole periodo di tempo dopo la nascita di suo figlio”.