Con sentenza nr. 275 del 29 ottobre 2009, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 30 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), “nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l’onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l’applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali”.
La questione di legittimità è stata sollevata dal tribunale di Milano cui una lavoratrice aveva fatto ricorso per impugnare il licenziamento a lei intimato in data 9 maggio 2007. La donna aveva esposto di essere stata licenziata in data 9 maggio del 2007 per avere raggiunto l’età pensionabile, senza anticipatamente manifestare la propria intenzione di volere proseguire nel rapporto di lavoro.
Secondo il Tribunale di Milano, il legislatore, tramite l’art. 30 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, nel ribadire il pieno diritto delle donne lavoratrici di continuare a lavorare fino agli stessi limiti di età fissati per gli uomini, di fatto ha reintrodotto le disposizioni in materia di preventiva dichiarazione di opzione al datore di lavoro, nel senso di subordinare il diritto della donna lavoratrice alla stabilità del rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno di età, ad una esplicita e preventiva manifestazione di volontà.
La Corte, riconfermando il suo orientamento in materia ha affermato che la norma contenuta nel codice delle pari opportunità discrimina la donna rispetto all’uomo per quanto riguarda l’età massima di durata del rapporto di lavoro stabilita da leggi regolamenti e contratti, e, quindi, la diminuita tutela della lavoratrice in tema di licenziamento, violerebbe sia l’art. 3 Cost.(principio di uguaglianza formale e sostanziale), non avendo la detta opzione alcuna ragionevole giustificazione, sia l’art. 37 Cost., risultando leso il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro.
Fonte: www. cortecostituzionale.it