La Corte Costituzionale, con sentenza nr. 257 dello scorso 22 novembre, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ 64, comma 2, del d.lgs. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata del Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli articoli 3, 31 e 37 della Costituzione «nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici autonome e alle lavoratrici iscritte alla gestione separata e tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all’art. 59, comma 16, della legge n. 449/97, che abbiano adottato un minore, prevedono l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi».
Il ricorso al Tribunale era stato proposto da una lavoratrice autonoma, iscritta alla gestione separata che, aveva ottenuto l’affidamento preadottivo del minore K.A., nato il 15 ottobre 2000, con decorrenza 8 aprile 2008, data di ingresso del bambino in Italia, e che aveva ottenuto dall’Istituto nazionale per la previdenza sociale (d’ora in avanti, INPS), a seguito di domanda presentata in data 11 giugno 2008, l’indennità di maternità nella misura di euro 6.415,71, pari a tre mensilità, calcolate sul reddito dichiarato nel periodo di riferimento – ha chiesto l’accertamento del proprio diritto a percepire l’indennità di maternità per adozione internazionale pari a cinque mensilità e la condanna dell’INPS al pagamento delle residue due mensilità, oltre interessi legali.
Secondo la Consulta, “gli istituti nati a salvaguardia della maternità non hanno più, come in passato, il fine precipuo ed esclusivo di protezione della donna, ma sono destinati anche alla garanzia del preminente interesse del minore, che va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalità (sentenze n. 385 del 2005 e n. 179 del 1993).
Tale principio è tanto più presente nelle ipotesi di affidamento preadottivo e di adozione, nelle quali l’astensione dal lavoro non è finalizzata solo alla tutela della salute della madre, ma mira anche ad agevolare il processo di formazione e crescita del bambino (sentenza n. 385 del 2005), creando le condizioni di una più intensa presenza degli adottanti, cui spetta (tra l’altro) la responsabilità di gestire la delicata fase dell’ingresso del minore nella sua nuova famiglia”.
In questo quadro, continua il Giudice di legittimità, “non si giustifica, ed appare anzi manifestamente irragionevole, che, con riferimento alla stessa categoria dei genitori adottivi, mentre alle lavoratrici dipendenti, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, spetta un congedo di maternità (con relativa indennità) per un periodo massimo di cinque mesi, sia in caso di adozione (o affidamento preadottivo) nazionale che internazionale (art. 26, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 151 del 2001), alle lavoratrici iscritte alla gestione separata sia riconosciuta un’indennità di maternità per soli tre mesi.
L’irragionevolezza di tale trattamento differenziato è palese, ove si consideri che, in entrambi i casi, si verte in tema di adozione o di affidamento preadottivo”.
Tale discriminazione, conclude la Corte, si rivela anche lesiva del principio di parità ditrattamento tra le due figure di lavoratrici sopra indicate che, con riguardo ai rapporti con il minore (adottato o affidato in preadozione), nonché alle esigenze che dai rapporti stessi derivano, stante l’identità del bene da tutelare, vengono a trovarsi in posizioni di uguaglianza.
Per tali motivi, la corte Costituzionale, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come integrato dal decreto ministeriale 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi.
Sentenza Corte costituzionale nr. 257/2012 (130,5 KiB, 1 hits)