Il Consiglio di Stato con sentenza nr. 525 dello scorso 5 febbraio, ha ribadito il principio secondo il quale, la c.d. “quota di riserva” in favore dei disabili, debba essere riconosciuta anche nel caso in cui il disabile sia privo dello stato di disoccupazione al momento di approvazione della graduatoria a condizione però che il medesimo sia in possesso di tale status quanto meno al momento di presentazione della domanda al concorso.
Il fatto ha riguardato una concorsista che ha impugnato dinanzi al T.A.R. Campania, la graduatoria di merito del concorso ordinario per esami e titoli a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, per la parte in cui non le era stato riconosciuto il titolo ad accedere alla quota di riserva per invalidità civile di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili).
Il T.A.R. accoglieva il ricorso e, per l’effetto annullava parzialmente la graduatoria per la parte in cui non era stata riconosciuta alla ricorrente in primo grado la quota di riserva di cui alla l. 12 marzo 1999, n. 68. Avverso tale sentenza, il MIUR proponeva ricorso al Consiglio di Stato affermando che la mancata inclusione era dovuta al fatto che l’istante (la quale non versava in stato di disoccupazione al momento dell’approvazione della graduatoria) era altresì priva di tale requisito anche al momento di presentazione della domanda
Il CdS chiarisce che, a seguito del nuovo comma 2 dell’art. 16, l. 68/1999 (secondo cui “i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, anche se non versino in stato di disoccupazione”) si è “andato formando un orientamento giurisprudenziale secondo cui l’intervento riformatore in parola avrebbe determinato una radicale riforma del regime previgente, con la conseguenza che le assunzioni privilegiate del personale disabile sarebbero ormai consentite a prescindere dal possesso dello stato di disoccupazione sia al momento iniziale della procedura, sia al momento dell’approvazione della graduatoria e della successiva chiamata per l’assunzione”.
Ciò nonostante, continuano i giudici, si ritiene, che la vicenda possa essere risolta prestando puntuale adesione al proprio consolidato orientamento secondo cui l’art. 16 comma 2, l. n. 68 del 1999, “non debba essere inteso nel senso che la riserva di cui all’art. 8, l. n. 68/1999 (elenchi e graduatorie) possa essere considerata come scissa dallo stato di disoccupazione (il quale risulta sempre necessario), ma vada vista come disposizione di carattere generale la quale consente, in definitiva e con previsione di favore, l’assunzione del disabile non più disoccupato, purché in possesso del suddetto requisito all’atto della partecipazione al concorso (in tal senso: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 23 maggio 2008, n. 2490; id., Sez. VI, sent. 29 aprile 2008, n. 1910).
Si è osservato al riguardo che “tale interpretazione appaia l’unica possibile in base al fatto che, la citata legge, nell’indicare le modalità delle assunzioni obbligatorie, dispone che, per le assunzioni concorsuali, i lavoratori disabili debbano essere iscritti negli elenchi menzionati all’art. 8 comma 2, per poter beneficiare della «riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso», dal che consegue che lo stato di disoccupato debba essere posseduto necessariamente, se non altro ai fini di poter beneficiare dell’aliquota dei posti a concorso (in tal senso: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 27 luglio 2007, n. 4181)”.
Fonte: www.previdenza.it
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