Il consiglio di Stato, con sentenza nr. 6998/2010 ha affermato la possibilità per un tirocinante consulente del lavoro di svolgere contemporaneamente altro tirocinio o, di avere un impegno part-time, sia esso rapporto di lavoro subordinato che praticantato per l’iscrizione ad altra professione regolata.
Il caso ha riguardato una praticante consulente del lavoro che si è vista negare l’attestazione di compiuta pratica, al termine del tirocinio di due anni, per aver svolto, contemporaneamente il praticantato per l’ammissione agli esami abilitativi all’esercizio della professione di dottore commercialista.
Consiglio di stato: il praticante consulente del lavoro può svolgere doppio tirocinio
Il Consiglio di Stato ha invece affermato che a mente dell’art.4 ultimo comma e art. 5 d. m. 2 dicembre 1997, (recante nuove modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro), ciò è possibile.
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L’art. 4 ultimo comma afferma che: “il praticantato, gratuito per sua natura e finalità, non esclude la contemporanea esistenza di un rapporto di subordinazione a tempo parziale”; l’art 5 dispone: “ il periodo di pratica non può essere inferiore a due anni e deve essere svolto con diligenza, assiduità e con una frequenza minima di quattro ore medie giornaliere”.
“La contemporaneità dell’esercizio del praticantato (e quindi la sua inammissibilità) deve riferirsi necessariamente “a quelle forme di praticantato che comportino un impegno destinato effettivamente a sovrapporsi, sotto il profilo temporale, a quello richiesto per il tirocinio di consulente del lavoro”.
Pertanto, la doppia pratica deve essere esclusa solo quando :”in concreto, per il numero e la qualità degli impegni giornalieri assunti, il praticante non abbia dedicato alla pratica di consulente del lavoro l’impegno minimo giornaliero richiesto dalle richiamate disposizioni regolamentari (come, a solo titolo di esempio, potrebbe accadere nel caso in cui lo stesso svolga contemporaneamente un’attività di lavoro ed una doppia pratica professionale).