Anche il figlio non convivente con il genitore gravemente disabile ha diritto a fruire del congedo straordinario Legge 104 per assisterlo. Ciò è possibile soltanto se mancano tutti gli altri familiari legittimati a godere del beneficio.
L’ordine di priorità indicato dalla legge per godere del congedo è il seguente:
- innanzitutto il coniuge convivente;
- in seconda battuta il padre e la madre, anche adottivi;
- successivamente i figli conviventi;
- poi i fratelli e le sorelle conviventi;
- e da ultimo i parenti o gli affini entro il terzo grado conviventi).
A stabilirlo è la Corte Costituzionale con la sentenza n. 232, depositata il 7 dicembre 2018. Con tale pronuncia i giudici dichiarano l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, co. 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; ed in particolare la parte dove non si prevedeva il beneficio al congedo straordinario per l’assistenza al genitore anche al figlio non convivente per l’assistenza del padre.
Congedo straordinario Legge 104: che cos’è
La legge prevede che il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata (art. 4, co. 1, della legge 104/1992, ha diritto a fruire del congedo straordinario, entro sessanta giorni dalla richiesta.
In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi. In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi. Se manca, muore o vi sono patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
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Ma in cosa consiste il congedo straordinario per assistenza ai genitori? Ebbene, l’art. 4, co. 3 del legge 8 marzo 2000, n. 53 ha specificato che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente:
- conserva il posto di lavoro;
- non ha diritto alla retribuzione;
- e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Congedo straordinario L. 104/92 per assistere genitori: la sentenza
I giudici della Corte Costituzionale hanno esteso il diritto al congedo straordinario per assistere il genitore gravemente disabile anche al figlio con lui non convivente. Ciò è possibile esclusivamente in mancanza di tutti gli altri familiari legittimati a godere del beneficio, secondo l’ordine di priorità indicato dalla legge).
È stato dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave.
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Sul punto, la Corte ha ribadito la ragion d’essere del congedo straordinario che esprime i valori della solidarietà familiare. Lo scopo è quello di assicurare la cura del disabile nell’ambito della famiglia e della comunità di vita cui appartiene, al fine di tutelarne la salute e di promuoverne nel modo più efficace l’integrazione.
Naturalmente il figlio non convivente che abbia conseguito il congedo straordinario avrà l’obbligo di instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile un’assistenza permanente e continuativa.