Qualcosa si muove nel mondo molto precario dei contratti di collaborazione a progetto. Infatti, il Tribunale di Benevento con sentenza del 15 dicembre 2009 ha riconosciuto la nullità di sei contratti di collaborazione, disponendo la conversione di ciascun rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato e il diritto al reintegro nel posto di lavoro.
Inoltre, ha condannato Italia Lavoro S.p.a. al “risarcimento in favore di ciascun lavoratore del danno pari alla retribuzione globale di fatto(corrispondente al IV livello retributivo secondo le modalità orarie di espletamento della prestazione indicate in ricorso), maturata dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio sino al ripristino;
oltre agli interessi legali, sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione al soddisfo”.
La sentenza ha ad oggetto il ricorso presentato da sei collaboratori a progetto che chiedevano l’accertamento della insussistenza del rapporto di collaborazione instaurato con “Italia lavoro s.p.a” e, l’inefficacia e/o nullità del licenziamento intimato verbalmente.
I sei contrattisti avevano sottoscritto con la Italia Lavoro s.p.a. un contratto a progetto (ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. 10/9/2003 n.276), con decorrenza dal 15.02.2005 al 15.02.2006, successivamente prorogato fino al 30.06.2006.
L’ attività, svolta senza alcun margine di autonomia, era consistita nel redigere schede aziendali, inserire curricula, gestire l’archivio, fare fotocopie e telefonate, predisporre e redigere documentazione da distribuire in manifestazioni oltre che inventariare e distribuire materiale di consumo e cancelleria, raccogliere fatture e bolle di accompagnamento, predisporre ed inviare alla segreteria amministrativa di Napoli le coordinate bancarie per il pagamento degli stipendi; oltre a recarsi presso enti pubblici e privati per conoscere lo stato economico-finanziario delle imprese e promuovere i servizi della società.
In data 30.06.2006 veniva comunicata oralmente la cessazione del rapporto e negli stessi giorni veniva formattato il personal computer e sigillato il materiale utilizzato;
Nel ricorso si rappresentava come il progetto posto alla base del contratto di lavoro, era generico e in frode alla legge, avendo i lavoratori, espletato le proprie mansioni presso i locali del Comune di Benevento, osservando un orario di lavoro imposto dalla “Italia Lavoro spa” ed avendo l’obbligo giornaliero di comunicare per iscritto le presenze, i permessi orari e le ore di straordinario espletate, mentre eventuali assenze dovevano essere programmate e comunicate con anticipo alla segreteria amministrativa di Napoli ed alla segreteria tecnica di Benevento, che provvedeva a mezzo richiami, contestazioni e autorizzazioni.
Dopo aver richiamato la normativa sulle collaborazioni a progetto, il Tribunale, ha deciso che il progetto contenuto nel contratto è del tutto generico e pertanto inconsistente: “ Da una attenta lettura del contratto si evince che, mentre i singoli compiti che i ricorrenti avrebbero dovuto svolgere sono elencati analiticamente, il progetto è indicato in maniera estremamente generica, consistendo nell’obiettivo di creare dei centri di orientamento locali finalizzati a creare occupazione giovanile, senza alcuna ulteriore precisazione”.
“Come già evidenziato dalla giurisprudenza in molte altre pronunce sul tema, in mancanza di uno specifico ed autonomo progetto, il contratto è da considerarsi nullo e in applicazione del comma 1 dell’art. 69 del D.Lgs. n. 276/03 il rapporto si trasforma in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto”.
Ad analoghe conclusioni il Giudice perviene anche in considerazione delle modalità con le quali si sono espletati i rapporti di lavoro, in quanto ricorrono alcuni requisiti della subordinazione individuati dalla Corte di Cassazione che consentono di distinguere il rapporto di lavoro autonomo da quello subordinato: l’osservanza di un orario predeterminato, la continuità della prestazione lavorativa, l’inserimento della prestazione nell’organizzazione aziendale e il coordinamento con l’attività imprenditoriale, l’assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione.
Finalmente una sentenza chiara e soprattutto, una sentenza che consentirà nell’avvenire di “fare giustizia” per tutti i precari con contratti di co.co.pro che vedono quotidianamente violati i propri diritti.
Grazie anche alla Nidil CGIL ( sindacato dei lavoratori atipici) che tanto ha fatto e, tanto continuerà a fare per la tutela dei lavoratori in somministrazione e di tutti i lavoratori atipici.
Fonte: www.nidil.cgil.it