Qualora nel CFL (Contratto di formazione lavoro), il lavoratore sia adibito a mansioni superiori senza peraltro aver ricevuto adeguata formazione, il contratto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato.
E’ questo quanto asserito dalla Cassazione, con sentenza n. 20012 del 24 settembre scorso. Il caso di specie riguardava una lavoratrice assunta con Contratto di formazione lavoro ma adibita, seppur saltuariamente “alla sostituzione di dipendenti assenti” con mansioni superiori rispetto a quelle di assunzione della lavoratrice stessa.
Sia il Giudice del lavoro che la Corte d’Appello, riconoscendo la violazione della normativa sul CFL, autorizzavano la conversione del CFL in contratto a tempo indeterminato, rilevando l’assenza della formazione del dipendente.
Dalle risultanze processuali era emerso che la lavoratrice “era stata impiegata anche in sostituzione, seppur temporanea di personale assegnato a mansioni più elevate rispetto a quelle di assunzione.. senza essere accompagnata da quel percorso di formazione che costituisce la causa essenziale del contratto intercorso tra le parti”.
Gli Ermellini confermano essenzialmente la sentenza d’appello affermando che: “l’adibizione, pur saltuaria e sotto il controllo del responsabile, a mansioni proprie di livello superiore a quello di inquadramento, in uno con la mancata prova dello svolgimento di una proporzionata attività di formazione, integra quell’inadempimento che giustifica la conversione del rapporto”.
A nulla vale la circostanza prospettata dal datore di lavoro secondo la quale, “le mansioni saltuariamente svolte, costituivano una naturale evoluzione di una progressione professionale ancorata al mero trascorrere del tempo”.
Anzi, proprio questa circostanza, conclude la Suprema Corte, conferma l’assenza di un vero e proprio percorso formativo che, costituendo uso anomale del contratto di formazione lavoro, giustifica la conversione in contratto a tempo indeterminato.