I Centri di elaborazione dati (CED) non possono accedere alle gare di appalto per l’affidamento del servizio di elaborazione delle buste paga, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi e consulenza in tema di amministrazione del personale, che presuppongono un’attività di contestualizzazione normativa che sottende a valutazioni di carattere tecnico-giuridico non espletabili in via automatica. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 103 dello scorso 16 gennaio 2015.
Questo tipo di attività, ha confermato il Consiglio di Stato, risultano, infatti, riservate esclusivamente ai consulenti del lavoro ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12 del 1979.
Oggetto della vicenda contenziosa è una gara di appalto indetta con bando del 2012 dalla FIIT Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia per l’affidamento del servizio di ‘elaborazione buste paga, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi, consulenza in tema di amministrazione del personale’.
Il bando di gara stabiliva che potessero partecipare alla procedura:
- i consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12;
- gli iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali (ai quali è estesa la riserva di attività in favore dei consulenti del lavoro ai sensi dell’articolo 1 della medesima legge n. 12 del 1979);
- le società di professionisti di cui all’articolo 10 della l. 12 novembre 2011, n. 183.
Il bando stabiliva altresì che, nel caso di società (diverse dalle società di professionisti), esse dovessero avere alle proprie dipendenze almeno un soggetto in possesso dei requisiti di cui al punto 1, ovvero almeno un Consulente del Lavoro abilitato. Pertanto il bando ammetteva la partecipazione alla gara da parte dei CED, ma a condizione che alle loro dipendenze vi fosse almeno un Consulente del Lavoro.
Inoltre il capitolato tecnico stabiliva che “[l’aggiudicatario dovrà prestare] la consulenza professionale sulle materie oggetto dell’appalto (…) in particolare in materia contrattuale, previdenziale e fiscale, con riferimento ad ogni tipologia di lavoro (…) e a ogni vicenda ad esse relativa; in occasione di eventuali accertamenti ispettivi, garantendo la presenza si un consulente competente (…); in occasione di vertenze di lavoro; nell’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali e previdenziali (…)”.
Il Consiglio di Stato quindi non ha potuto accogliere l’eccezione posta dal CED fra le attività che costituivano oggetto dell’appalto rientrano (sia pure in modo non esclusivo) taluni servizi il cui espletamento risulta allo stato riservato ai Consulenti del Lavoro
Ci si riferisce, in particolare:
– “all’adeguamento delle buste paga a seguito di eventuali variazioni retributive e normative”;
– “all’assolvimento degli adempimenti presso gli enti pubblici territorialmente competenti coinvolti nella gestione dei rapporti di lavoro (es.: istituti previdenziali, assicurativi, Direzione Territoriale del Lavoro, Agenzia delle Entrate ecc.), mediante redazione, consegna, accesso presso gli uffici o invio telematico della documentazione dovuta all’ente pubblico competente da parte del Fornitore”.
– alla “attività di consulenza per l’amministrazione del personale” con particolare riguardo a quelle da fornire “in occasione di eventuali accertamenti ispettivi, garantendo la presenza di un consulente competente presso la Fondazione entro 24 ore dall’inoltro della richiesta” e “in occasione di vertenze di lavoro”.
E’ evidente quindi che l’attività richiesta all’aggiudicatario non si limitasse allo svolgimento di operazioni di mero calcolo, ma comprendesse anche la vera e propria Consulenza del Lavoro, espletabile esclusivamente dai Consulenti del Lavoro.
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