La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 4375 dello scorso 25 febbraio 2010, torna a ribadire il divieto (come affermato anche dal garante con provvedimento del 29.04.2009) per le aziende di spiare i dipendenti che navigano nel web durante le ore d’ufficio. Inoltre, se la navigazione avviene senza sconfinare in un abuso il dipendente non può essere licenziato.
La Corte ha respinto il ricorso fatto dall’azienda, contro un provvedimento di reintegra in favore di una lavoratrice licenziata per avere usato internet “per ragioni non di servizio in contrasto con il regolamento aziendale”. Secondo gli Ermellini, il licenziamento deve considerarsi illegittimo per eccessiva sproporzione tra l’addebito e la sanzione poichè è emerso che “la durata dei collegamenti, salvo uno, era stata di pochi minuti e che l’accesso ad Internet era avvenuto, non di rado in pausa pranzo”.
La Corte ha poi precisato che sono illegali “i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore quali i sistemi di controllo dell’accesso ad aule riservate o gli apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate (Cass. sentenza nr. 4746/2002)” essendo ammessi, a mente dell’art. 4 statuto dei lavoratori, solo i controlli riguardanti direttamente l’attività lavorativa del dipendente.
E questo perchè, l’art. 4 vieta l’utilizzo di mezzi di controllo a distanza sul presupposto che, seppur i controlli siano necessari all’organizzazione produttiva, questi “vadano comunque mantenuti in una dimensione umana cioè non esasperata dall’uso di tecnologie che rendano la vigilanza continua ed anelastica, eliminando zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro”.
“I programmi informatici che consentono il monitoraggio della posta elettronica e dell’accesso a internet sono considerate apparecchiature di controllo in quanto, consentono al datore di lavoro di controllare a distanza e in via continuativa l’attività lavorativa e, se essa, viene svolta in modo diligente”.
L’azienda, attraverso l’utilizzo di tali programmi, sosteneva che la lavoratrice navigando nel web aveva sottratto del tempo al lavoro per scopi personali. Per la Cassazione invece i giudici di merito “con motivazione congrua e priva di vizi logici, ha rilevato la sproporzione tra addebito e sanzione” quindi, la lavoratrice non andava licenziata.