La Cassazione, con sentenza nr. 22438 dello scorso 27 ottobre ha affermato il diritto del lavoratore a vedersi pagate le differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, a prescindere dal diritto del lavoratore alla promozione.
Il caso ha riguardato un direttore di un carcere che, per cinque anni, aveva svolto mansioni da dirigente pur essendo inquadrato come funzionario. La Corte d’appello, ribaltando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda del funzionario, in quanto, la qualifica dirigenziale non poteva considerarsi superiore a quella di funzionario, essendo due ruoli assolutamente differenti e quindi, di status diverso.
Secondo gli Ermellini invece, quello di cui si discute “non è l’attribuzione della qualifica dirigenziale ma, il diritto al pagamento delle differenze retributive per l’espletamento delle mansioni dirigenziali ad opera di un funzionario di area C3”.
I giudici precisano che, se è vero che l’art 52 1°comma del d.lgs. 151/2001 stabilisce che “L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione”; è anche vero che il comma 5 prevede la nullità dell’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore fuori dai casi stabiliti dal comma 2, ma al contempo, prevede il diritto del lavoratore a vedersi corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.
Arrivare ad un risultato diverso da quello voluto dalla norma sopra citata, continuano i giudici, “sarebbe in contrasto con la ratio della legge che è quella di assicurare al lavoratore in ogni caso, pur in assenza di un diritto alla promozione, la retribuzione proporzionata alla quantità e qualità di lavoro svolto, conformemente al principio dettato dall’art. 36 Cost”.
Diversamente, si arriverebbe “all’esito abnorme” di una tutela retributiva inversamente proporzionale all’importanza e alla qualità delle mansioni svolte ossia, la garanzia retributiva si applicherebbe a chi ha svolto mansioni anche di poco superiori nell’ambito dello stesso livello contrattuale ma non anche a quelle proprie di una carriera e di un ruolo di rilievo e responsabilità maggiori”.
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