La Cassazione, con sentenza n. 7376 dello scorso 28 marzo, torna a pronunciarsi in merito agli elementi caratteristici del rapporto di lavoro subordinato affermando che, “un rapporto di lavoro subordinato sorto con un ente pubblico non economico per i fini istituzionali dello stesso, nullo perché non assistito da un regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra pur sempre sotto la sfera di applicazione dell’art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo e alla contribuzione previdenziale per il tempo in cui abbia avuto materiale esecuzione”.
Nel caso di specie, una lavoratrice chiedeva al giudice del lavoro di accertare la natura di lavoro subordinato svolto presso un ente pubblico non economico e, di conseguenza, il pagamento delle retribuzioni omesse, dell’indennità di preavviso e del TFR.
La Corte d’appello, confermava il giudizio di primo grado, affermando che “con riferimento alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, le contestazioni delle appellanti erano generiche e basate essenzialmente sul rilievo della discontinuità della prestazione lavorativa senza tuttavia nulla riferire circa le modalità concrete di svolgimento del rapporto di lavoro ed esaminare gli esiti della prova per testi dai quali era invece emerso il carattere continuativo e regolare della prestazione della M.A. soggetta a specifici orari e turni”.
Per l’ente datore di lavoro, il rapporto instaurato con la lavoratrice era da considerarsi come un rapporto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa e non già di lavoro subordinato. E ciò anche in considerazione del fatto che l’assunzione era subordinata al positivo superamento del concorso e che , pertanto, il rapporto era nullo per illiceità della causa e dell’oggetto con conseguente inapplicabilità dell’art. 2126 cc.
Gli Ermellini confermano quanto affermato dalla Corte di appello, in quanto quest’ultima si è attenuta al principio ormai consolidato in materia sopra esposto, ossia che “un rapporto di lavoro subordinato sorto con un ente pubblico non economico nullo perché non assistito da un regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra pur sempre sotto la sfera di applicazione dell’art. 2126 c.c.”.
Gli enti appellanti, nel corso del giudizio, avevano dato atto che la prestazione lavorativa della signora era iniziata nel 1989 ed era ancora in corso nel 1999;: tuttavia nulla avevano riferito circa le dettagliate testimonianze dalle quali si desumeva con certezza il carattere continuativo e regolare della prestazione della lavoratrice quale segretaria addetta all’amministrazione ed ai contatti con il pubblico in base a specifici orari e turni di lavoro.
Per gli Ermellini, “la rilevanza della volontà delle parti ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, richiamata dai ricorrenti, non può essere disgiunta da una verifica in concreto delle caratteristiche e modalità di svolgimento del lavoro in ordine alla quale non sono elementi irrilevanti la continuità del li prestazione, la retribuzione percepita l’inserimento stabile e prolungato nell’organizzazione degli enti”