La Cassazione, con sentenza nr. 18927 dello scorso 5 novembre ha riconosciuto il diritto del lavoratore al risarcimento dei danni subìti a causa di “comportamenti vessatori e mortificanti” del capo, anche se, non è raggiunta la prova che, tali comportamenti, costituiscano mobbing.
Il caso ha riguardato una lavoratrice (farmacista) che, chiedeva il risarcimento del danno esistenziale e del danno derivante dall’anticipato pensionamento, a causa delle azioni vessatorie poste in essere, nei sui confronti, da dipendenti e titolari della farmacia ove lavorava. Vessazioni che cagionarono alla lavoratrice una sindrome depressiva, culminata nel tentativo di suicidio.
La Cassazione, ribaltando le sentenze di primo e secondo grado, intanto ribadisce il principio stabilito dall’art. 2087 c.c. sull’obbligo del datore di lavoro di tutelare le condizioni di lavoro dei propri dipendenti.
Il datore deve rispettare anche il generale principio del neminem laedere, ossia tenere comportamenti che possano cagionare danni di natura non patrimoniale, configurabili ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro, abbia violato i diritti costituzionali della persona.
Gli Ermellini, dopo aver ribadito il concetto di mobbing e, gli elementi che lo costituiscono, affermano che: “ se anche le condotte denunciate dal lavoratore, non si compongono in un unicum e non risultano, pertanto, cumulativamente e complessivamente, idonee a destabilizzare l’equilibrio psico-fisico del lavoratore o a mortificare la sua dignità, ciò non esclude che tali condotte o alcune di esse, ancorchè finalisticamente non accumunate, possano risultare lesive dei diritti fondamentali del lavoratore”.
“Nell’ipotesi in cui il lavoratore chieda il danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria, il giudice di merito, pur nella accertata insussistenza di un accertamento persecutorio idoneo a unificare tutti gli episodi addotti dall’interessato e quindi della configurabilità del mobbing, è tenuto a valutare se alcuni comportamenti denunciati – esaminati singolarmente ma sempre in relazione agli altri – pur non essendo accomunati dal medesimo fine persecutorio, possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e come tali siano ascrivibili alla responsabilità del datore di lavoro che possa essere chiamato a risponderne, ovviamente nei soli limiti dei danni a lui imputabili”.