La Cassazione, con sentenza nr. 22146 dello scorso 20 ottobre, ha dichiarato che, nel caso in cui, tra le stesse parti intervengono più contratti a termine, il termine di prescrizione dei crediti retributivi, di cui all’articolo 2948 c.c., n. 4, articolo 2955 c.c., n. 2, e articolo 2956 c.c., n. 1, inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento.
Il caso ha riguardato un lavoratore assunto presso un’azienda agricola come lavoratore stagionale che, chiedeva al Giudice del lavoro il pagamento delle differenze retributive relative al rapporto di lavoro svoltosi dal maggio 1985 all’agosto 1998 in forza di plurimi contratti a termine, rapporto che, secondo il ricorrente, era consistito in un unico rapporto continuativo a tempo indeterminato.
Prescrizione crediti lavoratore dipendente
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado rigettava la domanda del lavoratore dato che, nessun dubbio vi era sulla circostanza che il lavoratore avesse svolto attività lavorativa solo nei periodi risultanti dai contratti a termine e non già in via continuativa. Tale circostanza era confermata dal fatto che il lavoratore, nei periodi non lavorati, aveva percepito l’indennità di disoccupazione.
Trattandosi di rapporti a tempo determinato, secondo i Giudici d’appello,
“la prescrizione operava in relazione ai singoli rapporti, con la conseguenza che dovevano ritenersi prescritte le differenze retributive reclamate con riguardo agli anni dal 1985 al maggio 1995; che, con riguardo al periodo successivo, le retribuzioni corrisposte al lavoratore quale operaio comune erano conformi, nei tratti fondamentali, al trattamento retributivo contemplato dalla contrattazione collettiva che il datore di lavoro risultava avere applicato, e comunque erano commisurate alla qualità e quantità del lavoro svolto”.
Il lavoratore ricorreva in Cassazione.
Sentenza Cassazione
Gli Ermellini, confermano sostanzialmente la sentenza d’appello affermando che, secondo giurisprudenza consolidata,”qualora tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui all’articolo 2948 c.c., n. 4, articolo 2955 c.c., n. 2, e articolo 2956 c.c., n. 1, inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza.
Per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo – ai fini della decorrenza della prescrizione – i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo; stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli articoli 2941 e 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di la delle fattispecie da quest’ultime norme espressamente previste (Cass. Sez. Un. 16 gennaio 2003 n. 575; Cass. 17 dicembre 2003 n. 19351; Cass. 30 marzo 2004 n. 6322).
Conclusioni
Principio che si applica anche in materia di lavoro agricolo stagionale.
Nella sentenza si legge infatti che:
“il decorso della prescrizione dei diritti maturati dal lavoratore in una determinata stagione si verifica a partire dalla cessazione delle relative prestazioni, senza che assuma rilevanza in senso contrario la successiva riassunzione del medesimo lavoratore per un nuovo ciclo stagionale, salvo che siano presenti elementi specifici indicativi della esistenza di un unico e continuativo rapporto di lavoro – caratterizzato dalla permanenza del vincolo obbligatorio tra le parti nonostante l’intervallo tra le successive attività stagionali, – invece che di una pluralità di rapporti”.