La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10180 dello scorso 30 aprile, ha affermato il diritto della lavoratrice madre a percepire l’indennità di maternità anche se il certificato relativo all’astensione dal servizio della lavoratrice risulta presentato oltre il settimo mese di gravidanza.
Il caso ha riguardato una lavoratrice madre, che ricorreva in giudizio contro l’Inps che, aveva detratto dall’indennità di maternità spettante alla stessa, una parte della somma, relativa al quarto mese successivo al parto, sostenendo che la lavoratrice non poteva fruire del c.d. periodo flessibile di maternità.
Sia il tribunale di primo grado che quello di appello, davano ragione alla lavoratrice. L’Inps ricorreva in cassazione denunciando violazione degli artt. 16 e 20 del T.U. in materia di maternità e paternità.
Pagamento maternità INPS anche con certificazione tardiva
Gli Ermellini, rigettano il ricorso dell’INPS, stabilendo che l’Istituto previdenziale doveva versare per intero l’indennità di maternità, a prescindere dal ritardo nella presentazione della certificazione attestante la gravidanza.
Infatti, afferma la Corte, “se accade, come nel caso in esame, che il certificato venga presentato oltre il settimo mese e la lavoratrice abbia continuato a lavorare, il datore di lavoro, salve le sue eventuali responsabilità di natura penale, dovrà corrisponderle la retribuzione e quindi l’INPS non corrisponderà la indennità di maternità per l’ottavo mese di gravidanza.
Se la certificazione viene nelle more acquisita, la lavoratrice che aveva continuato a lavorare nell’ottavo mese usufruirà dell’astensione sino al quarto mese successivo alla nascita, percependo dall’INPS la relativa indennità. Il periodo complessivo di cinque mesi non è disponibile.
Mancata presentazione preventiva delle certificazioni
La mancata presentazione preventiva delle certificazioni comporta che il lavoro nell’ottavo mese è in violazione del divieto di legge con le conseguenze previste dal testo unico, ma non comporta conseguenze sulla misura della indennità di maternità”.
In base all’art. 16 del testo unico sulla maternità e la paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) l’astensione obbligatoria dal lavoro, in caso di gravidanza, riguarda i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi alla nascita.
L’art. 20 del medesimo testo unico, intitolato “flessibilità del congedo di maternità”, consente una deroga. La norma così recita: “Ferma restando la durata, complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.
Sentenza Cassazione
L’art. 18 prevede sanzioni sempre che chi adibisce la donna al lavoro sia consapevole dello stato di gravidanza. Le regole e le sanzioni sono queste. Non ne sono previste altre. Tanto meno sono previste sanzioni a carico della lavoratrice, che è destinataria della tutela, non delle sanzioni.
Pertanto, conclude la Corte, “la mancata presentazione preventiva delle certificazioni comporta che il lavoro nell’ottavo mese è in violazione del divieto di legge con le conseguenze previste dal testo unico, ma non comporta conseguenze sulla misura della indennità di maternità.
La riduzione della indennità da cinque mesi complessivi a quattro che l’INPS ha ritenuto di operare, non ha fondamento legislativo e si risolve in una sanzione, a carico della lavoratrice, estranea alle regole ed alle finalità della normativa a tutela delle lavoratrici madri.