Si può licenziare un lavoratore in malattia assente alla visita fiscale perchè depresso? Sull’argomento la Giurisprudenza è intervenuta più volte, proprio perchè deve essere chiaro il motivo per cui il lavoratore è giustificato nell’assenza.
In questo caso particolare la corte di Cassazione, con sentenza nr. 21621 del 21 ottobre 2010 ha chiaramente stabilito che, non è licenziabile il lavoratore in malattia che risulti assente alla visita fiscale di controllo se, affetto da sindrome depressiva.
Assenza alla visita fiscale per depressione: caso e diritto
Prima di commentare la Sentenza ricordiamo in breve perchè il lavoratore non dovrebbe allontanarsi dal proprio domicilio durante la malattia. Come ben sappiamo il lavoratore assente per malattia non può muoversi liberamente durante la giornata, in quanto sottoposto a possibili controlli da parte del medico dell’INPS durante gli orari di visita fiscale.
Inoltre il lavoratore non dovrebbe fare altre attività per non compromettere il suo pieno recupero e quindi non posticipare inutilmente il suo rientro al lavoro. Di conseguenza non potrebbe svolgere altre attività sia di lavoro che ricreative, che contrastino con il suo regolare.
Il caso specifico
La lavoratrice in questione è stata licenziata perchè dopo essere stata trovata assente durante le fasce di reperibilità ,non si era presentata il giorno successivo, al controllo ambulatoriale, prescritto dal medico fiscale.
Contro il licenziamento disciplinare la lavoratrice faceva ricorso che veniva accolto in tutte e due i gradi di giudizio. L’azienda ricorreva quindi in Cassazione.
Secondo i Giudici, l’assenza della lavoratrice dal domicilio dichiarato durante le fasce di reperibilità, non assumeva valenza disciplinare; inoltre, la natura della patologia (sindrome ansioso depressiva) può giustificare l’allontanamento. Soprattutto quando è accompagnato dalla necessità di rivolgersi al sanitario di fiducia per l’insorgere di un evento morboso diverso da quello diagnosticato in precedenza.
Sentenza della Cassazione
Secondo gli Ermellini:
“per giustificare l’obbligo di reperibilità in determinati orari, non è richiesta l’assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare ma, è sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento dal proprio domicilio”.
Infine, concludono i Giudici, il licenziamento appare sproporzionato alla condotta della lavoratrice dal momento che:
“la breve assenza della lavoratrice non assume rilevanza in sé e per sé, in mancanza di altri elementi che ne evidenziano l’influenza negativa, sia sullo stato di salute, che sull’assetto funzionale del rapporto di lavoro”
soprattutto in considerazione del fatto che il licenziamento rappresenta l’extrema ratio.