La Cassazione, con sentenza nr. n. 17739 dello scorso 29 agosto ha stabilito che non è licenziabile il dipendente (nella specie un cassiere) commette un furto di modico valore.
Il caso ha riguardato un cassiere di un supermercato che si è visto licenziare dopo aver “prelevato, nell’effettuare le operazioni di chiusura cassa, la somma di € 5 dall’incasso, nascondendola insieme con il badge personale all’interno della distinta di fine lavoro”.
La Corte di appello, ha ritenuto illegittimo tale licenziamento, considerando la condotta del lavoratore si scorretta, ma “da sanzionare con una sanzione conservativa, anche sospensiva di minore entità”; e questo tenuto conto della condotta irreprensibile del dipendente nel corso di tutta la sua carriera (14 anni di servizio).
Secondo gli Ermellini, “ in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e, di far ritenere che la continuazione del rapporto di lavoro si traduca in un pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante ai fini del giudizio di proporzionalità, l’influenza che sul rapporto di lavoro ha il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di correttezza e buona fede”.
Pertanto, continuano i giudici “l’irrogazione della massima sanzione disciplinare, risulta giustificata solo in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, ovvero addirittura tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto”.