La Suprema corte di Cassazione, con sentenza nr. 10028 del 27 aprile 2010 ha escluso il diritto al risarcimento del dipendente che si fa male rientrando a casa da lavoro.
Il caso ha riguardato una lavoratrice che, al rientro dal lavoro, dinanzi alla sua abitazione, scendendo dalla macchina si procurava la frattura del femore. La Cassazione, conferma quanto già affermato dalla Corte d’appello che, respingeva il ricorso della lavoratrice volto ad ottenere il riconoscimento dell’incidente come infortunio sul lavoro.
Secondo gli ermellini, come già affermato in precedenti sentenze, per aversi “infortunio in itere” “è necessario che l’evento si verifichi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale e i cortili condominiali, il portone di casa o i viali dei complessi residenziali con le relative componenti strutturali”.
Questo perchè deve trattarsi di luoghi in cui la parte non ha possibilità diretta di incidere, per escludere o ridurre i rischi di incidenti, cosa che invece può fare in tale ambiti.
Spettava quindi alla lavoratrice dimostrare che il luogo era comunque pubblico, pur essendo all’interno del suo complesso abitativo.