La Cassazione, con sentenza nr. 1462 del 20 dicembre 2011 – 2 febbraio 2012, ha affermato che in caso di licenziamento illegittimo, il risarcimento del danno previsto dall’art 18 Statuto dei lavoratori, copre oltre che il periodo intercorrente tra la data del licenziamento e quella del pensionamento, anche i periodi successivi al pensionamento.
Il caso ha riguardato un lavoratore che ha impugnato il licenziamento collettivo fatto dalla propria azienda, per riduzione di personale ex L n. 223 del 1991. il licenziamento veniva impugnato per motivi formali, poichè, nell’elenco dei lavoratori collocati in mobilità, comunicato dall’azienda agli organi amministrativi e sindacali, non era stata predisposta alcuna graduatoria nè, tantomeno alcun criterio di scelta utilizzato per individuare i lavoratori da licenziare.
Il Tribunale di primo grado, rigettava la richiesta del lavoratore; la Corte d’appello invece, accoglieva la domanda del lavoratore dichiarando l’illegittimità del licenziamento, stabilendo una indennità risarcitoria pari alle retribuzioni globali di fatto sino al compimento del 65 anno di età, epoca del pensionamento del lavoratore e non fino alla effettiva reintegrazione nel posto di lavoro. La società ricorreva in Cassazione.
Secondo gli Ermellini, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale ( sentenza n. 13871/2007) il risarcimento deve coprire anche il periodo successivo al pensionamento, poiché il trattamento pensionistico non ha natura retributiva e non può essere sottratto dal risarcimento spettante.
Le somme detraibili dal risarcimento, infatti sono solo quelle che derivano dalla capacità lavorativa del soggetto e non quindi il trattamento pensionistico che, è erogato per un motivo diverso da quello retributivo e, come tale va aggiunto al risarcimento danni.