La Cassazione, con sentenza nr. 11775 del 12 luglio 2012, torna ad esprimersi sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo, affermando che in caso di licenziamento per motivi attinenti all’attività produttiva, spetta al datore di lavoro, l’onere di provare la concreta riferibilità del licenziamento a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo – organizzativo sussistenti all’epoca della comunicazione del licenziamento, nonché l’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell’attività cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito.
Il caso ha riguardato alcuni lavoratori di un supermercato licenziati dopo aver richiesto una retribuzione corrispondente alla qualità e alla quantità delle prestazioni lavorative svolte. Infatti, a seguito di tale richiesta, i lavoratori, erano stati fatti oggetto di un atteggiamento offensivo e intimidatorio culminato con il licenziamento del direttore di magazzino, motivato con l’impossibilità di utilizzare la sua attività lavorativa per effetto di una diversa organizzazione del lavoro del reparto abbigliamento.
Le altre lavoratrici, per protesta, si erano dapprima assentate dal posto di lavoro per malattia e avevano poi comunicato che si sarebbero astenute dall’esecuzione della prestazione lavorativa ai sensi dell’art. 1460 c.c. La società aveva respinto il contenuto di tali comunicazioni e, ritenendo ingiustificato l’abbandono del posto di lavoro, aveva loro intimato il licenziamento per giusta causa.
Onere della prova nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Sia il tribunale di primo grado che la corte di appello, ritenevano illegittimo il licenziamento e condannavano la società al pagamento delle differenze retributive determinate a seguito dell’espletamento di consulenza tecnica contabile nonchè alla riassunzione dei ricorrenti nel posto di lavoro o, in alternativa, alla corresponsione in loro favore di una indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, diversificandone la misura in relazione alle diverse posizioni lavorative.
La ditta proponeva ricorso in Cassazione.
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Sentenza Cassazione licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Secondo gli Ermellini, spetta al “datore di lavoro l’onere di provare la concreta riferibilità del licenziamento a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo – organizzativo sussistenti all’epoca della comunicazione del licenziamento, nonché l’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell’attività cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito (cfr. anche Cass. n. 21282/2006; Cass. n. 12514/2004).
Inoltre, (Cass. n. 12261/2003, Cass. n. 5301/2000) il giustificato motivo oggettivo deve essere valutato sulla base degli elementi di fatto esistenti al momento della comunicazione del recesso, la cui motivazione deve trovare fondamento in circostanze realmente esistenti e non future ed eventuali.
Infine, la Corte, richiama un recente orientamento giurisprudenziale che, estende l’ambito dell’onere probatorio che incombe sul datore di lavoro in subjecta materia, affermando che in caso di licenziamento per giustificato motivo, il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato ha l’onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa, alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore per l’espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche di aver prospettato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purché tali mansioni siano compatibili con l’assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall’imprenditore (Cass. n. 21579/2008).