La Corte di cassazione, con sentenza n. 3625 dell’8 marzo 2012, ha affermato che, nel contratto di formazione lavoro, qualora manchi l’addestramento pratico, il lavoratore va assunto a tempo indeterminato poichè, viene a mancare il presupposto stesso del contratto di formazione.
Il caso ha riguardato il ricorso presentato da una ditta avverso la decisione del Tribunale di primo grado con la quale, si respingeva il ricorso avverso una cartella esattoriale per il pagamento di contributi INAIL e INPS di un lavoratore assunto con contratto di formazione lavoro.
Il giudice di merito aveva accertato che il lavoratore era stato adibito, dalla data di assunzione a quella di cessazione del rapporto di formazione lavoro, alla funzione di carrellista , “consistente nella guida di muletti per spostare prodotti finiti”.
Secondo la corte d’appello, il lavoratore “non aveva ricevuto alcuna formazione né teorica né pratica essendo stato adibito a mansioni elementari e ripetitive”, talchè “era mancato il presupposto legittimante del contratto di formazione” (Cass. nr. 9294/2011 e nr 11365/2008).
Secondo gli Ermellini, per orientamento giurisprudenziale, nel contratto di formazione e lavoro, “l’addestramento pratico, finalizzato all’acquisizione da parte dl lavoratore della professionalità necessaria all’immissione nel mondo del lavoro, costituisce parte integrante della causa del contratto stesso”.
In mancanza di tale presupposto, dunque, e”non è integrata la fattispecie del Cfl. Infatti, proseguono i giudici, “il contratto di formazione lavoro è un contratto a causa mista che prevede a fronte della prestazione di lavoro, l’obbligo datoriale di corrispondere una retribuzione e di fornire un addestramento finalizzato all’acquisizione della professionalità necessaria per la definitiva immissione del giovane nel mondo del lavoro”.
Ove manchino tali presupposti, il contratto va considerato a tempo indeterminato.