La Cassazione, con sentenza nr. 9644 del 13 giugno scorso, ha affermato la validità delle sanzioni disciplinare irrogata al dipendente, anche se consistente nel licenziamento, per violazione di norme di legge o di doveri fondamentali del lavoratore, pur se non è prevista nel codice disciplinare e, anche in mancanza di affissione in luogo accessibile ai dipendenti dello stesso.
Il caso ha riguardato un lavoratore, dipendente dell’Agenzia delle entrate, che proponeva ricorso avverso la sanzione disciplinare inflittagli dall’Azienda, della sospensione dal servizio per due giorni, con relativa decurtazione della retribuzione, per non essere stato trovato sul posto di lavoro in occasione di un controllo.
Il Tribunale di primo grado, respingeva il ricorso che, invece, veniva accolto dalla corte d’Appello che, ha dichiarato l’illegittimità della sanzione inflitta al lavoratore, per violazione dell’obbligo di affissione del codice disciplinare di cui all’art. 7 della L. 300/70 (Statuto dei lavoratori).
Gli Ermellini, ribadiscono quanto più volte affermato in tema di sanzioni disciplinari ossia che: “ la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il procedimento disciplinare faccia riferimento a situazioni che concretizzano una violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro”.
In particolare, continuano i giudici, “si è ritenuto che ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari, non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione; ne consegue che i comportamenti del lavoratore costituenti gravi violazioni dei doveri fondamentali, sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare, a prescindere dalla loro inclusione o meno nel codice disciplinare e, anche in difetto di affissione dello stesso, purchè siano osservate le garanzie previste dall’art 7 commi 2 e 3 Statuto dei lavoratori”.
Nel caso di specie, conclude la Corte, l’assenza ingiustificato sul posto di lavoro durante un controllo, costituisce senza dubbio violazione di alcuni doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, come quello di rendere regolarmente la propria prestazione lavorativa. Per cui, ai fini della validità della sanzione, non si imponeva la garanzia della pubblicità del codice disciplinare; tanto più che nel caso di specie non si trattava di licenziamento ma solo di due giorni di sospensione ossia di una sanzione disciplinare conservativa.