La Cassazione, con sentenza nr. 6222 dello scorso 18 marzo ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un lavoratore per “uso improprio” degli strumenti di lavoro. In particolare, la Corte ha giudicato sproporzionata la sanzione del licenziamento al dipendente che fa uso anche quotidiano, delle mail aziendali per scopi privati e che, installi sul PC aziendale programmi non attinenti al lavoro.
Il caso ha riguardato un lavoratore licenziato dopo una sospensione cautelare, a seguito di contestazione disciplinare con l’addebito di uso improprio di strumenti di lavoro e in particolare del P.C. affidatogli, delle reti informatiche aziendali e della casella di posta elettronica.
Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello dichiaravano illegittimo il licenziamento rilevando che il fatto contestato corrispondeva alla fattispecie disciplinare prevista dal contratto collettivo applicabile, ove è stabilita solo una sanzione conservativa per l’infrazione consistente nell’utilizzazione “in modo improprio di strumenti di lavoro aziendali“.
Tali comportamenti, non erano dunque considerati di gravità tale da giustificare il licenziamento; il datore di lavoro non avrebbe potuto irrogare una sanzione disciplinare più grave di quella pattizia.
Nel ricorso l’azienda ha sostenuto che, al dipendente non erano stati contestati solo «l’uso improprio dello strumento di lavoro aziendale, ma anche la violazione del dovere di obbedienza di cui all’art. 2104 cod. civ.” in relazione al richiamo della violazione di “chiare informative e “molteplici preavvisi”, nonché la riscontrata presenza nello stesso P.C. di materiale di carattere pornografico.
Per l’azienda datrice di lavoro, dunque, la gravità degli adempimenti, era data sia dall’uso quotidiano e molto frequente della posta elettronica, sia dalla installazione di una enorme quantità di file, con cui il lavoratore avrebbe dimostrato ” di intendere il posto di lavoro e il tempo di lavoro come destinato ad attività di svago piuttosto che di adempimento” dell’obbligo di prestazione lavorativa”.
Per gli Ermellini il ricorso va respinto, intanto perchè, “non è posto in discussione il principio, applicato dalla Corte d’appello, secondo cui il datore di lavoro non può irrogare un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo applicabile in relazione ad una determinata infrazione”.
Inoltre, “le allegazioni della società ricorrente non valgono a dimostrare che l’addebito mosso al dipendente riguardi infrazioni disciplinari autonome e diverse rispetto alla fattispecie contemplata dal contratto collettivo (richiamato nella lettera di contestazione) di uso improprio di strumenti aziendali.
Il riferimento a precedenti informazioni e preavvisi (cioè disposizioni del datore di lavoro in ordine all’uso del computer aziendale) non prospetta certo una violazione di distinti obblighi contrattuali, rilevando solo ai fini della valutazione della gravità dell’inadempimento. Gravità dell’adempimento, continua la sentenza, che comunque è lasciata alla valutazione del giudice di merito.
La “rilevata presenza di materiale pornografico” infine, non corrisponde ad una specifica contestazione di addebito formulata con la suddetta lettera. La stessa non indica poi, quanto alla presenza di programmi coperti da copyright, la violazione di limiti posti alla utilizzazione dei programmi stessi, con conseguenti profili di responsabilità per l’azienda”.
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